L’inquilino alla fine del contratto di affitto è obbligato a imbiancare l’immobile? La risposta non è scontata

Quando un contratto di affitto viene a terminare l’inquilino dovrà obbligatoriamente imbiancare l’appartamento? Facciamo chiarezza

Sono tante le regole che vanno a ‘descrivere’ ciò che è implicitamente previsto, ovvero diritti e doveri di inquilini ed affittuari, nel contratto di affitto. Ma chiaramente vi sono anche alcune questioni meno note che possono far sorgere una serie di dubbi.

Contratto di affitto concluso: l'inquilino deve imbiancare casa?
L’inquilino è tenuto o meno a tinteggiare l’appartamento nel quale ha vissuto in affitto? (abruzzo.cityrumors.it)

Ed una di queste, all’apparenza banale ma non così scontata come possa sembrare, riguarda l’obbligo o meno che un inquilino debba, al termine del suo contratto di affitto, imbiancare l’appartamento prima di lasciarlo. Che cosa prevede la legge in tal senso?

Contratto di affitto terminato: l’inquilino ha l’obbligo di tinteggiare le pareti di casa?

Per fare maggiore chiarezza sulla questione occorre prendere come riferimento una specifica sentenza ovvero la numero 2939/2019 della Corte di Cassazione. Essa fornisce una precisa risposta non solo dal punto di vista generale ma anche qualora nel contratto di affitto siano state inserite delle clausole specifiche che vadano a fare riferimento a questo presunto obbligo. Ebbene vi è una tutela per l’inquilino perché, come sottolineato dalla Cassazione, non sarà suo compito dover obbligatoriamente tinteggiare le pareti della casa che dovrà lasciare a conclusione del contratto.

Corte di Cassazione e tinteggiatura: la risposta ufficiale
Tinteggiatura casa in affitto: cosa prevede la Corte di Cassazione (abruzzo.cityrumors.it)

Nulla certamente gli vieta di farlo ma non è tenuto ad intervenire e anche qualora tale intervento sia stato inserito nel contratto di locazione, esso andrà considerato nullo. La sentenza specifica anche che devono essere considerate nulle, ai sensi dell’art.79 della legge 392/78, anche eventuali clausole che vadano ad obbligare l’inquilino a dover provvedere all’eliminazione delle conseguenze del deterioramento fisiologico dell’immobile a seguito di un normale utilizzo. Questo perché in tal modo il proprietario dell’immobile andrebbe ad ottenere un vantaggio in aggiunta al canone.

Di fatto non è consentita alcuna clausola extra-canone che vada a favorire il proprietario di casa così come non è previsto che l’appartamento debba essere lasciato tinteggiato come se non fosse stato mai abitato dall’inquilino. Chiaramente, anche in seguito all’abolizione della legge sull’equo canone nel 1998, è consentito alle parti in causa di un contratto di affitto di accordarsi tra loro per definire, di comune accordo, i dettagli. E questo apre alla possibilità di scenari diversi, compresa anche la possibilità che l’inquilino si faccia carico dei costi della tinteggiatura chiamando un imbianchino o occupandosene personalmente.

Dal canto suo il locatore potrebbe anche valutare la possible richiesta di risarcimento qualora lo stato delle pareti risultasse, al termine del contratto, superiore a quello conseguente ad un normale deterioramento.

 

 

 

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