Una donna è stata azzannata da un pitbull a Sulmona: medicata presso l’ospedale cittadino, se la caverà con una prognosi di dieci giorni. Sull’accaduto indagano però Asl e Polizia, interessati a comprendere che cosa sia accaduto alla malcapitata.
Il bilancio dell’aggressione del pitbull è piuttosto importante: all’ospedale sono state certificate escoriazioni e lesioni personali al braccio sinistro e alla gamba destra, che i medici della struttura ospedaliera hanno giudicato guaribili con una prognosi di dieci giorni.
La donna, di circa 50 anni, si è presentata autonomamente presso il pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata qualche giorno fa, affermando che sarebbe stata aggredita dal cane mentre si trovava sul territorio comunale di Sulmona, in provincia dell’Aquila.
La corsa in ospedale
Giunta in ospedale, le ferite sono state trattate dai sanitari operanti mentre sulla vicenda sono in corso gli accertamenti del servizio igiene animali della Asl, che ha preso in carico la segnalazione del pronto soccorso e della Polizia.
Rimane in particolar modo da comprendere chi avesse in custodia l’animale, considerato che in caso di morso o di aggressione di un cane, ne risponde evidentemente chi lo aveva con sé, sia che si tratti del padrone, che di un convivente di questi, o altra persona.
L’art. 2052 del Codice civile afferma che il proprietario dell’animale, o chi se ne serve, è di fatti responsabile del danno cagionato dall’animale, sia che il danno sia cagionato da propria colpa o da quella di persone di cui si serve, ovvero dalla colpa dell’animale. In altre parole, il custode di un animale (che può essere il proprietario o chi se ne serve) è sempre responsabile per i danni causati dall’animale, indipendentemente dalla sua colpa o da quella degli altri.
La responsabile è di tipo oggettivo: non dipende pertanto dalla colpa della custodia ma sorge in via automatica in virtù del solo fatto di avere custodia dell’animale. Pertanto, se il cane aggredisce una persona o un altro animale, il proprietario o comunque chi lo sta portando a spasso è responsabile dei danni generati, sebbene non abbia commesso alcuna negligenza o imprudenza nella custodia del cane.
Come intuibile, l’art. 2052 si applica a tutti gli animali, non solo ai cani, e si applica non solamente ai danni fisici ma anche ai danni di tipo morale o materiale che sono determinati dalla condotta dell’animale.