Questa estate in bicicletta, regolamenti e consigli utili

biciclettaLa stagione estiva invoglia alla vita all’aria aperta, e gli italiani riscoprono la bicicletta come mezzo per spostarsi senza l’assillo del traffico e dei parcheggi e, perché no, per vacanze diverse. Ma la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti, ed è soggetto alle norme del Codice della Strada, e quindi non si può prescindere dal rispetto delle regole nell’errata convinzione che, sulle due ruote, tutto sia permesso.

Andare in bicicletta, in tutti i suoi ambiti (per spostarsi, divertirsi, fare sport) deve garantire la massima sicurezza, per il ciclista e per gli altri utenti della strada, tanto più che la bici, rispetto all’automobile, risulta più esposta e vulnerabile. E’ quindi fondamentale che il ciclista si renda conto di esser un utente stradale, e come tale soggetto agli stessi diritti e doveri di un automobilista e/o un motociclista, e quindi soggetto a tutti gli obblighi derivanti dal Codice della Strada.

E anche dove non arriva il Codice dovrebbe arrivare il buon senso, visto che l’incolumità fisica, propria e degli altri, è un bene prezioso per il quale conviene attenersi a regole che possono salvare la vita.

Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano ricorda, per i più distratti, cosa dice il Codice della Strada, che definisce le biciclette “velocipedi”.

Cos’è la bicicletta per il codice

Articolo 50 – Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Quali equipaggiamenti obbligatori devono avere le biciclette?

Articolo 68 – Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00.
Quindi TUTTI i ciclisti, a meno che non siano impegnati in gare sportive ufficiali, devono circolare con campanello e luci, pena pesanti sanzioni e, soprattutto, la mancata visibilità in ore notturne o in galleria e, quindi, il rischio di essere investiti.

Art. 182. Circolazione dei velocipedi
•    I ciclisti devono procedere su unica fila […] e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due
•    fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro
•    I ciclisti devono avere […] il manubrio almeno con una mano
•    I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
•    E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato
•    I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono
•    obbligo del giubotto ad alta visibilità o di bretelle retroriflettenti fuori dai centri urbani e nelle gallerie da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere
Quindi no a grupponi di ciclisti, emuli di Coppi e Bartali, che invadono la carreggiata, no a bici senza luci di notte o in galleria, si all’uso del giubbino o delle bretelle (in caso di caldo sono più comode) nelle situazioni di scarsa visibilità. Inoltre abbiate rispetto degli altri utenti della strada; quindi non sfrecciate ad alta velocità nelle zone pedonali, anche se il codice (art.3 – Definizioni stradali e di traffico) permette alle bici di transitarvi, salvo particolari restrizioni indicate con apposita segnalazione (che vanno, sempre e comunque, rispettate). Ricordatevi che, con la bici “a mano”, siete assimilati a pedoni (e come tali dovete attraversare sulle strisce pedonali…)
Per il trasporto cose ed animali si applica l’ Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
•    vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmenterispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre icinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.
•    Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Le regole del buonsenso:
– vai in bici solo se hai i freni perfettamente funzionanti;
– tieni sempre gli occhi aperti, anche se sei sulla ciclabile e cerca di prevedere il comportamento di chi hai davanti;
– controlla i fari e accendili di notte;
– gonfia i pneumatici per fare meno fatica;
– indossa il caschetto di protezione e fallo indossare sempre ai bambini; non è obbligatorio ma può evitare problemi anche gravi;
– rispetta sempre la segnaletica: non passare con il rosso, anche se la carreggiata ti sembra libera, non andare contromano, non zigzagare sulla strada, modera la velocità in presenza di pedoni;
– fai in modo di essere sempre visibile.

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