Sicurezza balneare lunga la costa teramana: l’ordinanza

Guardia_Costiera_Giulianova_motovedettaGiulianova. Le principali innovazioni dell’Ordinanza n. 14/2013 emessa il 27 maggio dalla Guardia Costiera e relativa alla disciplina della sicurezza balneare sulle spiagge ed in mare, valida per tutto il Circondario Marittimo di Giulianova, dal Comune di Martinsicuro a quello di Silvi.

Il Tenente di Vascello Sandro Pezzuto ha comunicato, attraverso una nota, i principali elementi di novità introdotti con la nuova regolamentazione, in vigore dalla data odierna:
Articolo 6, comma 1 lett. c), “Servizio di salvataggio”: il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva/associata, mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari e spiagge libere contigue…omissis…deve essere comunicato entro il 31 maggio 2013;
 Articolo 7, comma 2, “Materiale di Primo Soccorso”: presso ogni stabilimento balneare, il materiale di primo soccorso deve essere custodito in idoneo locale all’uopo destinato, sito nell’ambito dello stabilimento, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso, opportunamente segnalato con apposita cartellonistica – ai sensi del D.Lgs. 81/2008, All. XXV “Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici” – riportante l’indicazione di “locale di primo soccorso”;
Articolo 8, comma 1, “Disposizioni particolari per il servizio di assistenza bagnanti”: è fatto obbligo in capo a ciascun assistente bagnanti di segnalare tempestivamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Entro 24 ore dall’evento, avrà cura di far pervenire con ogni mezzo (fax, mail, brevi manu) all’Autorità Marittima competente per territorio, la “scheda di rilevazione incidenti” (Allegato n.1), curandone la compilazione in ogni parte.
 Articolo 9, “Piscine e Piattaforme galleggianti”: in aderenza a quanto disposto dall’Ordinanza balneare regionale, con espresso riferimento a quanto stabilito dall’art. 4 lett. m), le piattaforme galleggianti installate dai concessionari devono essere:
1. munite di idonea cartellonistica indicante l’uso ed i relativi divieti;
2. in considerazione della presenza di cime di ancoraggio, nella parte esterna, delimitate con una cima galleggiante intervallata da boette di segnalazione, dove sarà vietata la balneazione;
3. presidiate da un servizio dedicato di assistente bagnante (bagnino), al di fuori di quello previsto dal piano di salvataggio asservito allo stabilimento balneare; 
4. munite di servizio di guardiania, sia durante che dopo l’orario riservato alla balneazione;
5. segnalate opportunamente, anche nella parte in cui ostacolano il libero transito sulla battigia con la passerella di raccordo a terra, assumendo comunque le precauzioni necessarie ad evitare nocumento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge.
Articolo 12, “Disciplina della pesca e delle attività subacquee”: Chiunque esercita attività subacquee, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, ha l’obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste dall’art. 130 del D.P.R. 1639/68 e del Decreto 29.07.2008, n. 146. In particolare, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d’orizzonte, con una visibilità non inferiore a 300 metri.
Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
Qualora esista un mezzo nautico d’appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull’unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.
Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, ha l’obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l’attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), con sagola non più lunga di 3 metri) o – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l’ambiente marino, per rendersi ben visibile.
Articolo  14, “Disposizioni finali”: quale strumento di ausilio ai Concessionari di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l’allegata check-list di autoverifica e controllo (Allegato 1) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell’applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio nell’autoverifica circa l’ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed in parte dall’Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo. La check list, debitamente precompilata, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.

 

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