Elettrodomestici rotti dentro casa in affitto, a chi tocca pagare la riparazione? La legge parla chiaro

Quando si abita in una casa in affitto può succedere che gli elettrodomestici si guastino. In questo caso a chi tocca ripararli per legge?

Gli elettrodomestici sono parte integrante della casa e della sua funzionalità e comportano necessariamente delle spese in caso di guasti per la loro sostituzione e la riparazione. Se ad abitare l’immobile è lo stesso proprietario non si pone alcun problema a riguardo, ovviamente dovrà occuparsi personalmente della spesa e avrà la piena decisionalità in merito.

se gli elettrodomestici si guastano in casa in affitto
Quando si è in affitto e gli elettrodomestici si rompono, cosa dice la legge? (abruzzo.cityrumors.it)

Quando la casa è in affitto bisogna distinguere fra l’immobile affittato arredato e quello vuoto. La legge prevede alcune regole sulla ripartizione dei costi tra proprietario e inquilino che, nel caso specifico degli elettrodomestici, variano se l’immobile era arredato oppure no al momento della locazione. Prima di conoscere le leggi in materia, è però importante sottolineare che il contratto d’affitto può derogare alla disciplina se le parti concordano.

Nel caso in cui si rompa un elettrodomestico la prima cosa da fare, quindi, è verificare il contratto firmato e leggere con attenzione le eventuali clausole. Se la disciplina a riguardo è specificata allora bisogna attenersi a quanto riportato e dividere il pagamento secondo quanto pattuito, altrimenti si applica la disciplina di legge.

Cosa dice la legge al riguardo: tutte le specifiche sul caso

La disciplina delle spese relative ai beni mobili presenti all’interno della casa arredata in affitto è stabilita dall’articolo 1576 del Codice civile, secondo cui all’inquilino spettano le spese di conservazione e manutenzione ordinaria. Il proprietario dovrà invece farsi carico della sostituzione dell’elettrodomestico inutilizzabile, a meno che ciò non sia dovuto al cattivo uso fatto dall’inquilino.

La riparazione degli elettrodomestici rientra nelle spese di ordinaria amministrazione poiché riguarda l’uso degli stessi e la loro conservazione, pertanto deve essere pagata dall’inquilino, a meno che il contratto d’affitto non specifichi diversamente. Al contrario, quando è necessario cambiare integralmente l’elettrodomestico per vetustà o ripararlo per un guasto improvviso questo costo spetta al proprietario di casa.

la legge regola la situazione degli elettrodomestici rotti
La situazione è regolata dall’articolo 1576 del Codice civile (abruzzo.cityrumors.it)

Ad esempio se la lavastoviglie è ormai datata e non funziona correttamente deve essere sostituita dal locatore. La lavatrice rotta a causa dell’uso scorretto fatto dall’inquilino che ha inserito oggetti non adeguati, invece, deve essere riparata dall’affittuario stesso. Se gli elettrodomestici si rompono per ragioni imprevedibili, come una scossa di terremoto o un fulmine, i costi per la riparazione e sostituzione spettano al locatore.

Ovviamente, si fa riferimento agli elettrodomestici parte del contratto d’affitto come arredamento dell’immobile. Gli apparecchi aggiunti dall’inquilino, invece, devono essere riparati e sostituiti tenendo conto della loro estraneità. Se la casa è stata affittata senza arredamento il proprietario di casa non ha alcuna responsabilità rispetto agli elettrodomestici.

Lo stesso principio si applica a tutti quei beni aggiunti dagli affittuari che non fanno parte del contratto d’affitto di una casa arredata, ma anche ai beni ceduti dal proprietario senza locazione. Non è infrequente, infatti, che il proprietario di casa venda direttamente gli elettrodomestici già presenti all’interno dell’immobile in affitto o talvolta li ceda a titolo gratuito. In questi casi gli elettrodomestici non fanno parte della locazione; pertanto, tutti i costi di manutenzione spettano esclusivamente agli affittuari. Infine, se il guasto degli elettrodomestici è dovuto alla colpa del proprietario che non ha effettuato la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico o idraulico, l’affittuario ha diritto a un risarcimento oppure al rimborso della spesa sostenuta.

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