In pochi riconoscono le differenze che ci sono tra invalidità ed handicap legge 104, ma delle volte riconoscerle può essere a dir poco fondamentale. Ecco cosa tenere presente.
La corretta identificazione delle condizioni di salute di una persona può essere il punto focale per garantire loro i diritti ed i benefici appropriati. Spesso però si crea tanta confusione tra i termini “invalido civile”, “disabile” e “portatore di handicap”.
Ognuno di questi porta con sé una definizione precisa e per questo comprenderne le differenze risulta cruciale. Dunque vediamo che differenza ci sono tra le varie definizioni e cosa cambia in termine di assegno Inps e bonus a cui si ha diritto.
Invalidità ed handicap legge 104, le differenze e la possibilità di ottenere bonus e assegno Inps: cosa bisogna sapere
Un individuo è considerato invalido civile se ha subito una riduzione delle capacità lavorative non inferiore al 33%. Questo status può riguardare cittadini con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali. Minori e la platea ultrasessantenne con difficoltà persistenti potranno far parte di questa categoria. Il riconoscimento di invalido civile inoltre è di natura esclusivamente sanitaria.
Mentre invece con disabilità si indica lo svantaggio personale che una persona vive a causa della sua patologia, sia nella vita privata che nel contesto lavorativo. Questo concetto è legato al disagio individuale ed alla limitazione delle capacità dovute a condizioni mediche.
Con l’handicap si valuta quanto la patologia o menomazione incida nella vita di relazione e sociale di un individuo. Questo concetto è definito dalla Legge 104/92 e considera anche lo stato di gravità. Per accertare l’handicap vengono seguiti criteri che sono sia sociali che sanitari. Inoltre bisogna notare che il riconoscimento di invalido civile è basato principalmente su valutazioni sanitarie, mentre invece l’accertamento considera anche degli aspetti sociali.
La domanda per il riconoscimento dello stato di handicap deve essere inviata telematicamente all’INPS. La commissione medica esaminerà la richiesta entro 90 giorni. In caso di patologie oncologiche il termine si riduce a 15 giorni. La commissione può rilasciare un certificato provvisorio per concedere permessi lavorativi in attesa dell’accertamento definitivo. I verbali di accertamento possono prevedere la rivedibilità. Il cittadino sarà convocato per una nuova valutazione, ma durante questo periodo si conservano tutti i diritti acquisiti.
Per la sindrome di Down il riconoscimento viene sempre connotato come grave senza necessità di ulteriori visite. Per gli invalidi di guerra invece sono considerati persone con handicap in situazione di gravità senza ulteriori accertamenti sanitari. Grazie alla comprensione di questi concetti i cittadini potranno ricevere i benefici ed i diritti corrispondenti alle loro condizioni.