Tortoreto, rateizzazione dei tributi: ecco le nuove regole

Tortoreto. Possibilità di nuove dilazioni di pagamento, con l’introduzione di una maggiore rateizzazioni, anche in caso di notifica delle ingiunzioni di pagamento.

 

Sono le novità più importanti contenute nel nuovo regolamento delle entrate comunali, approvato nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale a Tortoreto.

Il nuovo disciplinare, oltre a prevedere forme di adeguamento a quelli che sono gli indirizzi governativi, nella parte che riconosce autonomia finanziaria e normativa al Comune introduce alcuni punti di novità che, nell’intendimento degli amministratori, punta poi a ridurre in maniera sensibile le quote di tributi da incassare e le fasce di evasione. Elemento, questo sottolineato, durante l’approvazione dal vicesindaco (con delega alle finanze) Francesco Marconi.

Gli scaglioni. Per quanto concerne gli avvisi di accertamento diventati definitivi, il contribuente per fruire della rateizzazione deve presentare una domanda corredata da oggettive condizioni di natura economica. Per i debiti fino a 60mila euro, può produrre una dichiarazione sostitutiva di temporanea difficoltà economica.

Per i debiti oltre la soglia dei 60mila euro, in caso di una persona fisica è necessario oltre all’autocertificazione la produzione dell’ISEE, per le persone giuridiche, oltre all’autocertificazione, copia dell’ultimo bilancio depositato.

Ravvedimento operoso. L’istituto giuridico che consente al contribuente di pagare il tributo dovuto con una sanzione ridotta rispetto a quella normale prevede delle importanti novità.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

 

Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% – sanzione minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).

Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c’è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso come in precedenza illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata dall’Ufficio tributi.

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