L’Agenzia delle Entrate ha chiarito dei dettagli importanti sul Canone Rai: ecco come non pagarlo e quali condizioni rispettare.
Normalmente il Canone Rai è un’imposta obbligatoria per tutti gli apparecchi televisivi o, generalmente, atti a ricevere radioaudizioni. Questo va pagato a prescindere dall’uso effettivo della televisione o meno. Esistono, però, delle eccezioni che permettono di non pagare il canone. La più famosa è quella che riguarda gli ultrasettantacinquenni, che non devono pagare il canone, ma ci sono opzioni anche per altre categorie.
I contribuenti che hanno un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono evitare di pagare il canone se dichiarano che in nessuna abitazione con utenza elettrica attiva è presente un apparecchio televisivo. Questo si applica sia per l’intestatario che per i componenti della loro famiglia anagrafica. In questo caso è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, che può anche essere utilizzata da un’erede nel caso l’abitazione sia ancora intestata a un soggetto deceduto.
Canone Rai, come non pagarlo: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Altri usi del modulo sono il segnalare che il canone è relativo all’utenza elettrica di un altro componente della famiglia anagrafica, da indicare con il codice fiscale, e l’indicazione di eventuali modifiche di condizioni attestate in precedenza, come l’acquisto di un televisore dopo una precedente dichiarazione sostitutiva.
Da notare che presentare la dichiarazione senza rispettare le condizioni (in altre parole, senza che sia veritiera) è punibile ai sensi del codice penale. È bene quindi assicurarsi di rispettare le condizioni prima di inviare la dichiarazione: non guardare la TV non è una condizione sufficiente, è necessario non avere televisioni nelle abitazioni intestate.
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato dal contribuente o erede attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari. È anche possibile inviarlo via raccomandata in caso queste opzioni non siano disponibili.
Da notare che l’esonero cambia in base alla data: se la dichiarazione viene presentata dal primo febbraio al 30 giugno l’obbligo di pagamento viene rimosso per il secondo semestre dell’anno. Se, invece, viene presentata dal primo luglio al 31 gennaio successivo, arriva l’esonero per l’obbligo di pagamento per l’intero anno successivo.
Per quanto riguarda invece la dichiarazione di addebito su altra utenza, questa può essere presentata in qualunque momento, non va ripresentata e dura fino alla fine della decorrenza degli attestati. Se questo presupposto decorre dal primo gennaio il canone non va pagato per tutto l’anno, mentre dal 2 gennaio al primo luglio il canone è dovuto per il primo semestre.