Quando siamo in affitto dobbiamo affrontare delle spese condominiali, ma quali spettano all’inquilino e quali al proprietario?
Hai fatto il grande passo e sei andato a vivere da solo? Complimenti ma sai che adesso devi conoscere alcuni importantissime informazioni che riguarda la tua situazione di affituario?
Le spese condominiali sono un gran problema per tutti, ma nel caso dell’affitto sono ancora più complicate da stabilire. Di norma infatti un contratto di affitto indica il canone da pagare, ma anche gli oneri di condominio: ma come vengono suddivise le spese tra inquilino e proprietario? Ecco tutto quello che c’è da sapere e cosa dice la legge.
Spese condominiali come vengono suddivise? Cosa dice la legge
All’interno di un contratto di affitto viene solitamente posta una clausola che indica chi, tra proprietario e inquilino, deve pagare determinate spese condominiali. Con queste ci si riferisce alle bollette e a tutti gli oneri accessori che ogni mese vengono addebitati al condominio.
In particolare nel contratto si prevede quello che la legge sull’equo canone disciplina, sulla località abitativa a uso commerciale. Secondo la prassi più utilizzata viene stabilito un importo forfettario che l’inquilino deve versare ogni mese al locatore a titolo delle spese di condominio.
Secondo la Cassazione addirittura il locatore può porre a debito del conduttore l’Imu che il primo tiene a versare al Comune.
In generale in un contratto di affitto all’inquilino vengono addebitate le spese ordinarie quindi i consumi e la manutenzione ordinaria dei beni. Per le spese straordinarie solitamente se ne fa carico il proprietario.
Se il contratto non prevede nulla sulla quota delle spese condominiali a carico dell’inquilino, si applica la disciplina legale ovvero l’art. 9 della legge n. 392/1978. L’affittuario deve quindi pagare le spese per il servizio di pulizia, l’acqua il funzionamento dell’ascensore, lo spurgo, servizi comuni e la portineria al 90%.
In linea di massima l’inquilino deve pagare l’amministratore in totale, anche anticipando quello che non gli spetta, e chiedendo poi al conduttore un rimborso. Questi dal canto suo deve versare il pagamento della quota entro due mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso.
Il proprietario dell’immobile, prima di procedere al pagamento, può comunque richiedere che vengano messe per iscritto tutte le spese con i documenti che le giustificano. Se l’inquilino non paga gli oneri condominiali al locatore invece questi può procedere con lo sfratto. Questo avviene se il ritardo supera i 2 mesi dalla richiesta o se l’importo non pagato supera 2 mensilità.