Coronavirus, Pescara e Montesilvano inaspriscono le regole: niente jogging e passeggiate inutili

Pescara. Stretta di vite dei Comuni di Pescara e Montesilvano sulle restrizioni legate all’emergenza Coronavirus: stop a jogging e passeggiate ingiustificate.

Dato il contagio criticamente crescente, il capoluogo adriatico e la cittadina confinante stringono ancor di più i limiti per la circolazione delle persone in strada.

A Pescara e Montesilvano, fino al 3 aprile, quindi:

  1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;
  2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;
  3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
  4. a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle attività commerciali è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e
    regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore 21:00;
  5.  i titolari e/o gestori delle attività commerciali, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a
    contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
  6. la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti: 1) a una distanza non superiore a metri 1000 metri dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; 2) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;
    7. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

Le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti, e costituiscono reato punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

 

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