Voler risparmiare sul riscaldamento condominiale ma il regolamento pone limiti severi: come fare per distaccarsene?
L’inverno è alle porte e, ormai, nelle diverse zone d’Italia si sono accesi i riscaldamenti. Chi vive all’interno di un contesto condominiale è sempre più propenso a svincolarsi da quello centralizzato favorendo l’installazione dell’autonomo nonché auspicando, perciò, un risparmio davvero considerevole.
Infatti l’obiettivo consisterebbe nell’evitare un peso gravoso sull’aspetto economico familiare cercando di contenere i costi infine poter ottenere maggiore flessibilità nell’uso della caldaia. Tuttavia il regolamento vieta la possibilità di affrancarsene stabilendo rigide clausole in proposito.
Ma la legge non tace a riguardo e, dunque, descrive minuziosamente la situazione secondo la quale un condomino deciderebbe di non avvalersi più del riscaldamento centralizzato, per l’appunto. Allora, quali i requisiti di validità affinché questi possa disporre per sé, sottraendosi (lecitamente) alle regole?
Quando si ravvisa anche solo una minima speranza per risparmiare soldi, così evitando di incrementare le proprie spese, si agisce istantaneamente. Il fulgido esempio è dato dal riscaldamento centralizzato che prevede contribuiti non indifferenti a carico di ciascuna unità familiare. Un impegno oneroso da sopportare. Si è già trattato, precedentemente, dei potenziali trucchetti (geniali), utili nel fare economia domestica eludendo errori comuni appena subentra la stagione del riscaldamento. Questa volta si voglia fornire qualche suggerimento giuridico perché ci si prepari nel caso in cui si volesse optare per l’autonomo.
Ebbene, sia l’art. 1118 Codice Civile sia le sentenze 11815/2020 e 26185/2023 emanate dalla Corte di Cassazione si dichiarano a favore del condomino che decida di distaccarsi dal riscaldamento condominiale. Tuttavia ci sono specifiche condizioni a cui conformarsi, perché sia esercitabile tale facoltà nel rispetto di tutti.
Innanzitutto risulta necessario richiedere una perizia tecnica: l’esperto qualificato deve dimostrare quanto l’indipendenza da quello centralizzato non comporti né un aggravio pecuniario né danni agli altri proprietari né tantomeno arrechi guasti all’impianto centrale. Quindi un documento che accerti assoluta sicurezza.
Se questa preziosa attestazione conferma che non vi saranno conseguenze negative, il diretto interessato può procedere all’immediata installazione del riscaldamento autonomo, dopo aver informato adeguatamente l’amministratore. Invece, qualora si presentassero riscontri negativi, interviene l’assemblea condominiale.
In questo caso, una volta analizzata la situazione, dovrà accogliere o respingere la richiesta. In caso affermativo, come sopra descritto, il condomino interessato è ormai svincolato dal centralizzato tuttavia non dalle sue spese quali manutenzione straordinaria o eventuali consumi ‘involontari’ negli spazi comuni.
Perciò qualsiasi disposizione del regolamento che limiti la libertà dei condomini vietando il distacco è da considerarsi nulla – secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – ma a fronte delle spese extra ugualmente sostenute per l’impianto centrale, si può parlare davvero di risparmio?