Cosa dice la Legge in merito agli estratti conto. Se il correntista li richiede e la Banca si rifiuta, cosa accade? Tutto quello che devi assolutamente sapere.
Quando un correntista chiede alla propria Banca di fornirgli i suoi estratti conto, ebbene quest’ultima deve adempiere alla richiesta oppure potrebbe anche rifiutarsi? Facciamo chiarezza in merito all’argomento che riguarda due entità in stretta relazione tra di loro: la Banca e il cliente. Esiste il comma 4 dell’art. 119 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Esso stabilisce che la Banca è tenuta su richiesta a dare al correntista la sua documentazione in merito all’ estratto conto. Stabilito questo, ci sono comunque delle informazioni supplementari che bisogna sapere ossia quando avviene il diritto di ottenere la copia degli estratti conto, in corso di causa e con mezzi idonei allo scopo. A questo punto la Legge fa chiarezza e ci spiega cosa accade nello specifico e quali sono i diritti del cliente e i doveri della Banca.
La sentenza n. 11554 dell’11 maggio 2017 pone l’accento sull’ art. 119 del TUB, che riguarda la facoltà per il correntista di richiedere copia dei documenti contrattuali e degli estratti conto i quali risultano essere relativi agli ultimi 10 anni.
Il tutto avviene anche nel caso in cui vi è la pendenza di un giudizio di cognizione finalizzato magari all’accertamento di un credito. Circa l’art. 119 del Testo Unico Bancario, il cui titolo è “Comunicazioni periodiche alla clientela”, questo stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari devono fornire al cliente, nei contratti di durata, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Le comunicazioni vanno inviate almeno una volta all’anno e alla scadenza del contratto. L’invio al cliente deve avvenire in forma scritta. La Banca deve inviare al cliente l’estratto conto con cadenza annuale oppure con diverse cadenze, le quali possono essere semestrali, trimestrali e mensili.
L’intervallo di tempo è una scelta del cliente. Altro adempimento da parte della banca è di inviare la copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un certo termine e comunque non deve superare i 90 giorni dalla domanda.
Il diritto alla copia dei contratti è comunque considerato un diritto autonomo da parte del cliente e nasce dall’obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede. Il diritto del cliente, o di colui che gli succeda a qualsiasi titolo, è quello di ricevere copia dei contratti, ma questo diritto è del tutto svincolato dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca, previsto dall’art. 119 T.U.B.