Ecco le nuove normative in materia di eredità: come comportarsi in sede testamentaria e cosa succede quando non si hanno figli, scopriamolo
La normativa italiana in materia di successioni si muove seguendo due pilastri, costituiti, rispettivamente, da eredità e legato. Secondo il codice civile, l’erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, continuando la personalità del defunto. Proprio in modo da contingentare le eventuali responsabilità, si può accettare l’eredità con beneficio d’inventario. L’accettazione è l’atto fondamentale che consente di acquisire l’eredità, il legato, invece, non necessita di tale onere e si acquista automaticamente.
Secondo l’articolo 756 del codice civile, Il legato, infatti, è una successione a titolo particolare in un determinato rapporto e il legatario non deve pagare i debiti ereditari. Le disposizioni legislative mutano in base alle circostanze, ad esempio in base al caso in cui il de cuius, ovvero il defunto, abbia disposto un testamento o meno, o quando non ci sono figli. Vediamo nello specifico queste casistiche particolari.
Nel caso in cui il de cuius aveva contratto matrimonio in vita e successivamente procreato, l’eredità spetta in primis a moglie e prole. In assenza di figli le divisioni ereditarie sono diverse, ecco spiegate le differenze. Innanzitutto, con riferimento alla prima fattispecie particolare citata prima, ovvero l’ipotesi in cui il de cuius non abbia stipulato alcun testamento, sarà in tal caso il codice civile a stabilire la successione e ad individuare i chiamati all’eredità.
Sicuramente, nel caso in cui ci siano, i primi chiamati saranno il coniuge ed i figli, i quali hanno assoluta priorità sull’eredità rispetto a tutti gli altri familiari. La legge dispone poi dei principi generali che vanno rispettati nel caso in cui le fattispecie particolari non rientrino nelle casistiche previste dal codice. Questi servono a colmare le eventuali lacune del diritto scritto e agiscono come interpretazioni integrative di quella che è la normativa.
Come agiscono questi principi nell’ipotesi in cui il de cuius era privo di figli? Ecco cosa dice la giurisprudenza.
Nel caso in cui il defunto non abbia avuto né figli e né un coniuge, l’eredità andrà allora ai genitori, se anche questi mancano, il lascito andrà ai fratelli e alle sorelle eventuali, che la divideranno in modo eguale. Ove anche loro non ci siano, l’eredità spetta ai parenti entro il sesto grado. Ma se anche questi non dovessero essere raggiungibili? Allora l’eredità spetterà allo Stato.
Specifichiamo poi che, in presenza di testamento, il de cuius può decidere di ripartire diversamente il lascito, magari non dividendolo in parte eguali tra i fratelli, per fare un esempio. Se il de cuius non ha figli perché deceduti prima di lui, ma ha invece nipoti, allora il lascito andrà a questi che subentrano al posto dei figli. Così come i nonni del de cuius in caso di assenza di genitori.