In caso di divorzio, bisogna restituire le spese del matrimonio? Oggi abbiamo la risposta della legge, che chiarisce la situazione.
Sfortunatamente non tutti i matrimoni finiscono bene. Il divorzio è un realtà comune, e con quello vengono tutta una serie di pratiche burocratiche da gestire. Una delle domande che può sorgere in questi casi, la cui risposta non è esattamente ovvia, è se le spese di del matrimonio vanno restituite al termine dello stesso. Il caso di oggi, passato per la sezione civile della Cassazione, ci dà la risposta ufficiale della legge al riguardo.
Nel caso in questione, l’ex-moglie ha chiesto lo scioglimento della comunione delle somme e dei beni ricevuti in donazione per il matrimonio, oltre che la condanna del marito alla consegna in natura, o l’equivalente in soldi della metà di essi e del mobilio e arredi della casa coniugale acquistati dalla stessa, compreso l’importo speso per l’acquisto delle porte della casa di famiglia. La Corte d’appello ha, però, ritenuto infondata la richiesta di restituzione del denaro ricevuto, in quanto dono nuziale che non tiene conto della destinazione dello stesso. Non è possibile, ergo, ripetere queste somme in assenza di uno spostamento patrimoniale in favore del coniuge, visto che non si tratta di una spesa sostenuta da uno dei coniugi per le esigenze familiari successive al matrimonio.
Restituire spese del matrimonio: la parola finale della Legge
L’errore, secondo la legge, la parte dal presupposto sbagliato che la cifra donata dal padre per le nozze possa essere oggetto di ripetizione a prescindere dalla destinazione a entrambi i coniugi e dell’utilizzo fatto nella vita coniugale. Questa idea non ha alcun fondamento, visto che, come evidenziato dall’ex-moglie stessa, la somma è stata usata per l’acquisto delle porte dell’appartamento, oltre che per i confetti e il banchetto nunziale.
La Cassazione ribadisce che le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili, essendo state utilizzate in vista del matrimonio. Per le altre spese citate, la corte afferma che sono state utilizzate per il soddisfacimento dei bisogni familiari e, di conseguenza, vengono considerate una donazione in adempimento del dovere di contribuzione alla famiglia. In quanto tale, non hanno alcun diritto di rimborso. Siccome entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni di famiglia in maniera proporzionale alle loro sostanze, in questo caso non esiste diritto di rimborso: la parola della legge è finale.