Assegno unico: attenzione se non ti occupi del minore non ne hai diritto. Cosa ha deciso l’INPS con la nuova circolare.
L’assegno unico e universale è una misura economica destinata ai nuclei familiari con figli a carico. Il beneficio viene erogato dall’INPS in base all’ISEE della famiglia di appartenenza. Qualora non venga presentato L’ISEE l’INPS eroga l’importo minimo, a prescindere dal reddito. L’assegno universale ha un importo variabile, si parte da un minimo di 54,05 euro fino ad un massimo di 189,20 euro mensili per ciascun figlio minore a carico. Per i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni, l’importo varia da un minimo di 27 euro ad un massimo di 91,90 euro al mese.
Lo Stato ha previsto però un aumento degli importi in presenza di taluni requisiti. Ad esempio i figli con disabilità e le madri che abbiano un’età inferiore ai 21 anni hanno diritto a delle maggiorazioni. Con la circolare numero 773 del 21 febbraio 2024, l’INPS ha inoltre fornito le indicazioni che i genitori affidatari del minore devono pedissequamente seguire per l’invio della richiesta.
Assegno Unico: se non ti occupi davvero del minore non ne hai più diritto, cosa ha deciso l’INPS
L’INPS ha chiarito che per l’invio della domanda telematica, la famiglia affidataria o i patronati debbono compilare tutti i campi relativi all’istanza e, allegare il provvedimento di affido del minore. Se l’INPS all’esito del vaglio riterrà che sussistano tutti i presupposti sanciti dal legislatore, accoglierà l’istanza ed erogherà l’importo dell’assegno unico a partire dal mese successivo.
L’Istituto ha poi precisato che il minore in affidamento temporaneo è considerato come un membro della famiglia, diverso invece è il caso del minore che si trovi in uno stato di affidamento preadottivo.
L’INPS ha inoltre illustrato che qualora la domanda fosse già stata inoltrata dai genitori naturali e, la sua pendenza divenisse ostativa per l’invio dell’istanza dei genitori affidatari, l’Istituto revocherebbe immediatamente la prima richiesta, recuperando gli importi eventualmente erogati e segnalando le incongruenze.
Nel caso in cui infatti i genitori naturali avessero presentato la domanda, verrebbe immediatamente revocata, la misura spetta infatti soltanto a coloro che materialmente si prendono cura del minore. Non è contemplata dalla legge la pendenza di due richieste e, a nulla rileva se una è stata presentata dai genitori naturali, se questi infatti, non provvedono concretamente ed attivamente ai suoi bisogni, il contributo spetta soltanto agli affidatari.