Affitto, ecco quando l’inquilino non può essere sfrattato: tutti i casi in cui il proprietario ha le mani legate

Un contenzioso tra un inquilino in affitto e il proprietario non sempre fa scattare lo sfratto. In questi casi non è possibile procedere.

Il rapporto tra inquilino e proprietario si può intaccare nel corso del tempo, soprattutto se chi vive nell’appartamento non paga l’affitto. Dopo ripetuti solleciti non resta altro che avviare la procedura di sfratto, ma questa non sempre riesce ad andare a buon fine.

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La legge stabilisce quando il proprietario non può sfrattare l’inquilino in affitto – Abruzzo.cityrumors.it

L’ordinamento italiano è composto da diverse normative ed eccezioni legali che non permettono in specifici casi al proprietario di veder finalizzata la procedura di sfratto. Per tale ragione è importante conoscere cosa stabilisce la legge in merito così da non immergersi in una situazione dalla difficile risoluzione.

Lo sfratto quindi non può procedere in determinate condizioni, che devono essere note affinché non si vadano ad aggiungere altre problematiche ad una situazione già complessa. Entriamo nei dettagli per fare chiarezza su un questo tema.

Affitto, le condizioni che impediscono lo sfratto: cosa dice la legge italiana

La procedura di sfratto per morosità può essere avviata nel momento in cui l’inquilino non paga l’affitto o le spese condominiali nei termini previsti. La legge sancisce che il proprietario può avviare l’azione se il pagamento non avviene entro 20 giorni dalla scadenza.

Il primo passo è l’invio di una diffida all’inquilino moroso, che presenta una scadenza entro la quale sanare il debito. Se non si procede il pagamento, il locatore può intimargli lo sfratto, invitandolo a presenziare davanti ad un giudice per la convalida della procedura.

I casi dove non si può effettuare lo sfratto
Quali sono le circostanze che impediscono lo sfratto – Abruzzo.cityrumors.it

Come anticipato in precedenza, lo sfratto non avviene in presenza di determinate condizioni, tra cui l’assenza di un contratto registrato regolarmente. In questo caso il locatore si trova in una situazione di svantaggio, perché la legge non permette di eseguire lo sfratto per morosità. Qui è possibile avviare l’occupazione senza titolo, che però si lega a dei tempi più lunghi e non garantisce la riscossione degli affitti arretrati.

In presenza di certificata difficoltà economica o problemi di salute sopraggiunti dopo la stipula del contratto, il termine di grazia può estendersi fino a 120 giorni, una misura che il locatario può usufruire solo tre volte in quattro anni.

Per gli inquilini con la Legge 104 se dimostrano che la malattia è arrivata dopo la firma del canone, il periodo di proroga può arrivare fino a 120 giorni. Anche altre categoria vulnerabili come i disoccupati e gli anziani oltre i 65 anni possono richiedere una proroga fino a 18 mesi. In questo caso la decisione spetta al giudice che valuta ogni situazione singolarmente.

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