Lo ha stabilito la Corte di Giustizia della Ue, in una sentenza che riguarda un caso di divorzio e affidamento di un cittadino italiano e una cittadina romena.
I due si sono sposati in Italia nel 2005 e separati l’anno dopo. La donna è tornata in Romania portando con sé il figlio. I due hanno chiesto la separazione giudiziale al Tribunale di Teramo, chiedendo entrambi l’affido esclusivo del figlio, ma la donna si è poi anche rivolta al Tribunale di Bucarest. L’ex marito ha sollevato davanti ai giudici romeni l’eccezione della litispendenza, che è stata da loro respinta e nella sentenza hanno accolto tutte le istanze della donna.
Il Tribunale di Teramo ha emesso una sentenza di segno opposto, quindi in favore dell’ex marito, e ha respinto la richiesta della donna di riconoscere la sentenza dei giudici romeni. Il motivo del respingimento era proprio la mancata applicazione delle norme sulla litispendenza.
La donna si è quindi rivolta alla Corte d’appello de L’Aquila, la quale ha chiesto chiarimenti alla Corte Ue. Quest’ultima ha stabilito che “il mancato rispetto delle norme Ue sulla litispendenza non
costituiscono un motivo di non riconoscimento di una decisione per contrarietà manifesta all’ordine pubblico”.