Qualora il ricorrente sia interessato, compresa la richiesta di risarcimento danni avanzata al Comune.
E’ la sintesi di una recente sentenza del Tar de L’Aquila, tribunale al quale era stato incardinato un ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, di tutti gli atti relativi ad una procedura di mobilità volontaria a favore del Comune di Alba Adriatica. Nello specifico, si trattava del concorso di mobilità volontaria, da un altro ente, per la copertura di un posto di istruttore contabile negli uffici finanziari a tempo indeterminato e a tempo parziale.
Va detto che la procedura, bandita lo scorso autunno, non aveva prodotto risultati fino che l’unica candidatura ammessa, poi non era risultata idonea per il mancato raggiungimento della votazione minima richiesta. Da qui l’avvio del contenzioso di natura amministrativa, attraverso la quale sono stati impugnati tutti gli atti relativi alla procedura di mobilità.
I giudici amministrativi, nella decisione, hanno evidenziato che tali procedure (le mobilità volontarie) devono poi essere giudicate da giudice ordinario e non da quelli di natura amministrativa. Sotto questo profilo, dunque, tutto il gravame dovrà essere oggetto di una valutazione da parte del giudice ordinario, qualora ciò sarà fatto nei termini previsti.