L’analisi è partita dall’atto col quale il Consiglio comunale, lo scorso 12 aprile, ha abrogato l’art. 13 che prevedeva un calcolo forfettario della superficie da assoggettare a TIA sulla base di misure percentuali prestabilite e differenziate a seconda del tipo di attività esercitata (quali autocarrozzerie, laboratori fotografici, lavanderie, ambulatori medici, etc..) quando l’uso promiscuo dei locali e delle aree utilizzate comporta una contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
A seguito dell’abrogazione di questo articolo, risulta ora applicabile l’art. 12 del Regolamento, che disciplina i casi di esclusione e considera non assoggettabili a TIA le unità immobiliari, i locali e le aree che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile.
Per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione dalla TIA, gli utenti devono presentare istanza allo Sportello TIA.
Rimane vigente l’art. 19 del Regolamento TIA che disciplina, per le attività produttive, commerciali e di servizi, le ipotesi di riduzione della parte variabile della TIA nei casi in cui, per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo, lo smaltimento od il recupero da parte della Team risulti agevolato. Anche in questo caso, gli utenti possono presentare apposita istanza allo Sportello TIA.
In riferimento alle modifiche apportate all’art. 16 del Regolamento TIA, sono attualmente previste due tipologie di agevolazioni, entrambe applicabili alla parte variabile della tariffa ed eventualmente cumulabili tra di loro: una pari al 40% riferibile alle utenze domestiche ubicate in “case sparse”, una pari al 10% per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico.
In particolare, l’art. 16 del Regolamento dispone che “Alle utenze domestiche ubicate in “case sparse” è applicata un’agevolazione nella misura del “40%” della quota variabile della tariffa”. Inoltre, “Per le utenze domestiche, che praticano il compostaggio domestico, è applicata un’ulteriore autonoma agevolazione del “10%” della quota variabile della tariffa”.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, le utenze domestiche devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno un’apposita comunicazione presso lo Sportello TIA e devono ricorrere le seguenti condizioni:
Il Comune di Teramo può procedere a verifiche periodiche sull’effettiva e corretta pratica da parte del compostaggio domestico. In caso di verifica dell’insussistenza delle condizioni, verrà recuperata la quota di tariffa indebitamente beneficiata, con la sanzione nella misura del 30% e con gli interessi.