In attesa che la sentenza dei giudici del consiglio di Stato venga depositata (fino a ieri in Comune non era stato notificato nulla), va detto che il pronunciamento della magistratura altro non è che la conferma della sentenza del Tar, che nel 2006 non soltanto aveva invalidato tutti relativi al concorso, ma aveva addirittura riscritto la graduatoria, visto che chi secondo la commissione esaminatrice aveva vinto il concorso (Massimiliano Zippi, per 12 anni alla guida alla polizia urbana) era stato retrocesso al secondo posto a beneficio di Sabrina Polletta (difesa dall’avvocato Gabriele Rapali), con contestuale obbligo per l’ente di nominarla nuovo comandante. L’efficacia della sentenza, nel 2006, era stata sospesa dal Consiglio di Stato, che aveva congelato il tutto in attesa di pronunciarsi nel merito, cosa avvenuta nei giorni scorsi, ma che non ha mutato la sostanza delle cose. La vicenda, naturalmente, creerà uno scossone, anche perché a meno di accordi tra le parti (che a questo punto potrebbero anche essere tardivi), nel momento in cui sarà notificata la sentenza, il Comune dovrà procedere all’avvicendamento tra il comandate attuale e chi, al contrario, reclama il posto. Il motivo del contendere risiede nell’errata valutazione che la commissione esaminatrice fece di alcuni documenti. Il bando prevedeva la possibilità di valutare il servizio militare, svolto dall’attuale comandante della polizia urbana, con un punteggio di 3,50. Tale punteggio poteva essere assegnato solo dietro presentazione di un foglio matricolare del servizio militare prestato e non con semplice attestazione dell’autorità militare, come è avvenuto. La violazione, agli occhi dei giudici del Tar, è apparsa evidente, anche alla luce di un altro aspetto. Durante la valutazione dei titoli, infatti, la giunta comunale di allora aveva rinviato gli atti alla commissione, invitandola a sanare una serie di vizi e irregolarità riscontrate. “La commissione”, avevano affermato i giudici del Tar, “senza motivazione ha ritenuto di non eliminare i vizi e di non apportare le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito, il che costituisce condotta arbitraria e contraria ai principi fondamentali dell’azione amministrativa. Ancor più illegittimo e sorprendente appare poi il comportamento dell’amministrazione che, invece di procedere alla nomina di un nuovo collegio, ha approvato la graduatoria formulata dalla commissione, dei cui vizi era ben consapevole”.