“Nella nuova stesura dell’articolo 40 – spiega l’assessore alle Finanze Marco Presutti – la rateizzazione può essere concessa esclusivamente per il pagamento di avvisi di accertamento tributari, per omessa o infedele denuncia e/o omesso versamento e ingiunzioni di pagamento superiori ai 300 euro, che siano stati notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate. Questa possibilità può riguardare sia le persone fisiche in difficoltà economica con Isee inferiore a 18.000 euro, titolari di conti correnti con un saldo medio non superiore a 5.000 euro; sia le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone in contabilità ordinaria in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, ma non in liquidazione, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi”.
Sarà possibile ottenere la dilazione di pagamento con criteri certi e meno discrezionali: nel corso degli ultimi anni si e? avuto modo di riscontrare che, in fase di istruttoria delle numerose pratiche relative all’adozione di provvedimenti di concessione di rateazione di debiti tributari, adottati ai sensi del previgente regolamento relativo alle dilazioni di pagamento, l’operativita? del Settore e? non di rado incorsa in criticita? dovute da un lato al reperimento di garanzie fideiussorie, se la somma oggetto di rateizzazione eccedeva l’importo di 10.000 euro, ma anche ai criteri da adottare per la valutazione della concedibilità della dilazione, in quanto la precedente stesura lasciava un eccessivo margine di discrezionalita? nelle scelte da operare sia per quanto riguarda l’ammissibilità alla dilazione, sia per cio? che riguarda le rate da concedere.
“Con la nuova stesura – afferma Presutti – , la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà viene valutata tenendo conto della capacità della società e della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone. Per queste ultime e per debiti superiori a 30.000 euro si farà riferimento anche all’indice di liquidità, che è l’indice comunemente impiegato nelle analisi di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite”.