All’articolo 1 il decreto stabilisce che è compito del Comune verificare il rispetto delle tempistiche per l’avvio dei cantieri: 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione degli immobili dell’edilizia privata.
“Il mancato rispetto di tali termini comporta la decurtazione del contributo in misura pari al 0, 5 per cento per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 5 per cento”.
L’articolo 2, invece, chiarisce come i progettisti possono documentare l’adeguatezza dei “livelli di affidabilità e di professionalità”, in base alla trasparenza dell’attività professionale svolta nella ricostruzione post-sisma in Abruzzo e l’esperienza almeno biennale maturata nella riparazione di immobili, attestata mediante curriculum vitae. Infine, all’art. 3, il decreto recepisce e approva l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per gli interventi sugli immobili privati danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009, pubblicato sul sito del Commissario.