la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, su ricorso presentato da un’altra azienda, ha riscontrato che nella stipula della convenzione avvenuta nel novembre 2014 tra la precedente amministrazione Ranalli ed il Cogesa mancava l’attività di prevalenza.
“Nell’ambito dell’applicazione della giurisprudenza della Corte – si legge nella sentenza – in materia di affidamenti diretti degli appalti pubblici detti in house, al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per l’amministrazione aggiudicatrice, segnatamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che lo controllino, non si deve ricomprendere in tale attività quella imposta a detto ente da un’amministrazione pubblica, non sua socia, a favore di enti territoriali a loro volta non soci di detto ente e che non esercitino su di esso alcun controllo.
Tale ultima attività deve essere considerata come un’attività svolta a favore di terzi”.
In sintesi nell’azione Cogesa-Comune di Sulmona non è ricompresa l’attività prevalente e l’affidamento diretto è da ritenere come un’attività verso terzi. La sentenza non è definitiva perché ora l’ultima parola spetta al Consiglio di Stato.