Il Tribunale di Chieti in composizione collegiale aveva già respinto il ricorso nel 2014, riconoscendo l’assoluta compatibilità alla carica di sindaco e l’inesistenza di qualunque altro caso di ineleggibilità, incandidabilità e conflitto di interessi in base alla normativa vigente e aveva condannato Torto al pagamento delle spese di giudizio, determinate in quasi 5.000 euro.
Quest’ultimo, non pago della decisione presa dal Tribunale di Chieti, ha proposto ricorso in cassazione con gli stessi motivi già valutati negativamente dal Tribunale.
Ma anche la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile sia dal punto di vista formale, poiché Torto ha erroneamente impugnato una decisione di primo grado con ricorso in cassazione invece che con atto di appello, che sostanziale, condannandolo al pagamento delle spese processuali dell’importo di 3.000 euro.
“Si tratta di una delle tante azioni giudiziarie, e non sarà nemmeno l’ultima, intraprese nei miei confronti da Torto, che ormai agisce guidato soltanto da un ingiustificato odio personale, cercando di minare la mia immagine ed il mio operato. Questo comporta un enorme dispendio di energie, risorse umane ed impegno economico a danno mio e della comunità che rappresento”, ha commentato il sindaco.