“L’ordinanza di fissazione dell’udienza di merito – spiega Sisti – ha evidenziato come le esigenze rappresentate, anche in ragione della complessità della fattispecie in esame e degli interessi coinvolti, possano trovare adeguata tutela con la sollecita definizione del giudizio nel merito.Le esigenze cui ha fatto riferimento il Tar sono sia quelle rappresentate dalla ricorrente società Medoilgas, sia quelle evidenziate dai Comuni di San Vito Chietino, Fosssacesia, e Torino di Sangro, questi ultimi ricorrenti incidentali e, dunque, non meri resistenti, avendo i predetti avanzato anch’essi specifiche doglianze avverso l’intero procedimento autorizzatorio.Il richiamo fatto all’art. 55, comma 10, d. lgs. 104/10, è una mera formula cui il Tar ha dovuto attingere per fissare l’udienza ed omettere la decisione cautelare, visto che, data la complessità della vicenda, anche e soprattutto alla luce delle considerazioni spiegate dai Comuni e dalla Provincia di Chieti, intervenuta ad opponendum nel processo, l’unica sede ove vagliare compiutamente le numerose questioni è quella del merito. D’altronde, che trattasi di norma che consente al Tar di anticipare l’udienza di merito, a prescindere da ogni considerazione (positiva o negativa) sull’esito del ricorso, lo si evince dalla copiosa giurisprudenza sul punto. L’ordinanza in disamina, quindi, ha una valenza assolutamente neutra”.
Dopo aver espresso il proprio giudizio sull’ordinanza del Tar il capogruppo del Pdl ha ribadito che “a prescindere da ciò che la politica nazionale può e deve fare per impedire l’insediamento petrolifero nel cuore della Costa dei Trabocchi, è opportuno continuare ad avere fiducia che la decisione del Tar Lazio, che verrà presa il prossimo 9 gennaio 2014, sia favorevole ai Comuni di San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e della Provincia di Chieti e possa costituire una battuta d’arresto importante nel procedimento autorizzatorio della piattaforma Ombrina Mare”.