Come si ricorderà, il 13 febbraio 2023 l’assemblea ordinaria di Fi.R.A., la società in house di sviluppo industriale della Regione Abruzzo (le cui azioni sono detenute al 100% dalla Regione stessa), ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società unica, nata dalla fusione per incorporazione con Abruzzo Sviluppo, altra società in house controllata al 100% dalla Regione.
Assieme ai riconfermati tre componenti del precedente cda della Fi.R.A. compaiono nell’organo della nuova società anche Stefano Cianciotta, già Presidente e A.D. di Abruzzo Sviluppo, e Nicoletta Salvatore, già vicepresidente di Abruzzo Sviluppo, entrambi cessati dal loro incarico il 31 dicembre scorso.
D’Alfonso ha segnalato all’Autorità nazionale anticorruzione, alla Procura regionale della Corte dei conti e al servizio Controlli e anticorruzione l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7 lett. d) del D.lgs. 8.4.2013 n. 39 in merito alle nomine dei due professionisti. Infatti, l’approvazione del progetto con cui la Fi.R.A. ha incorporato Abruzzo sviluppo ha determinato l’estinzione di quest’ultima e la decadenza dei suoi organi societari. Il deputato dem ritiene che la nomina di Cianciotta e Di Salvatore nel cda di Fi.R.A. violi l’art. 7 comma 1 del D.lgs. 39/2013, il quale stabilisce che “non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale a coloro che nell’anno precedente ha ricoperto l’incarico di Presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione”.
Secondo l’onorevole abruzzese, la vicenda non può essere assimilata a quella verificatasi nel Lazio con la nascita della Lazio Crea spa, scaturita dalla fusione di due società in house della Regione Lazio (Lazio Service e Lait Lazio innovazione), oggetto di parere dell’ANAC il 25 novembre 2015 sempre in tema di inconferibilità.
Tale parere circa il mantenimento della identità di una società in seguito a un processo di incorporazione – prendendo a base la decisone della Cassazione a Sezioni Unite n. 2637/2006, secondo cui l’incorporazione non comporta l’estinzione della società incorporata – non risulta oggi corretto e sostenibile proprio alla luce della nuova giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021) che si è pronunciata in senso diametralmente opposto: nel caso di fusione, la società incorporata si estingue e cessano la sede, la denominazione e gli organi amministrativi. Dunque, Fi.R.A. è ente diverso rispetto ad Abruzzo Sviluppo, per cui vige il divieto di cui all’art. 7 comma 1 del D.lgs. 39/2013.
D’Alfonso chiede dunque “se i ministri dispongano di elementi sulla situazione esposta in premessa, se condividano il quadro interpretativo sopra illustrato e, per quanto di loro competenza, se intendano adottare iniziative volte a garantire il rispetto della normativa vigente, che prevede per tali fattispecie l’inconferibilità dell’incarico in questione”.