È di assoluta evidenza come la nomina sia palesemente illegittima a causa del D. Lgs. 39/2013 all’interno del quale l’art. 7, comma 1, annovera tra le casistiche di incompatibilità quella di : “(..) coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico, ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio (…) di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione (…) non possono essere conferiti (…) d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”.
L’Avv. Misticoni, infatti, durante il 2017 ha ricoperto il ruolo di assessore all’interno del Comune di Teramo e, pertanto, è assolutamente incompatibile con la nomina a sub commissario ATER. Questo è confermato ulteriormente dal fatto che non vi è traccia di accettazione di tale nomina né della dichiarazione, da parte di quest’ultima, ex art. 20 dello stesso D. Lgs. 39/2013 dei soggetti nominati circa la sussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
Tale azienda” incalzano Mercante e Berardini “non può e non deve essere considerata come un “poltronificio” per sistemare illegittimamente i politici che cambiano casacca, ma deve essere seriamente amministrata nell’interesse della collettività, soprattutto in un momento in cui c’è assoluta necessità di personale competente in grado di fronteggiare l’emergenza ricostruzione post sisma.
Anziché pensare al bene pubblico e fornire sub commissari in grado di amministrare seriamente l’ATER, il Governatore D’Alfonso ha preferito ancora una volta procedere con una nomina illegittima (e temporaneamente sospesa) e ridefinire il concetto di meritocrazia.