Come funziona la legge elettorale per le elezioni europee? Cosa è la soglia di sbarramento? Tutte le risposte alle domande in vista dell’8 e il 9 giugno
Dal 6 e al 9 giugno i cittadini dell’Unione europea, quindi anche quelli italiani che voteranno l’8 e il 9, sono chiamati a eleggere i membri del Parlamento europeo, che sono 704 più il presidente come previsto dal Trattato di Lisbona, modificato dopo l’uscita di scena della Gran Bretagna il 31 gennaio del 2020.
Dal nostro Paese andranno a formare l’emiciclo di Strasburgo 76 europarlamentari, ma per poterci arrivare devono essere rispettate delle regole. In base alla legge 18 del 24 gennaio 1979, modificata e integrata da provvedimenti successivi tra cui la legge 10 del 20 febbraio 2009, siamo di fronte a un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento fissata al 4% e possibilità di voto di preferenza.
Per quanto riguarda la soglia di sbarramento, i partiti che si presentato alle elezioni e non ottengono un numero di voti che superi il 4% non partecipano alla ripartizione dei seggi. È presente anche per le elezioni politiche, e cambia a seconda che si debba votare per la Camera o per il Senato, e per le liste di coalizione o i singoli schieramenti.
Elezioni europee, cosa c’è da sapere in vista dell’8 e il 9 giugno
Ma cosa altro prevede la legge elettorale per le elezioni europee? Innanzitutto, come per tutte le consultazioni (anche quelle che riguardano la composizione del Senato), possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 18 anni al momento delle elezioni, mentre può candidarsi soltanto chi ne ha già compiuti 25.
Per quanto riguarda le candidature, ancora, si presentano nell’ambito di cinque circoscrizioni di dimensione sovra regionale e un candidato può presentarsi in più di una circoscrizione.
In quella Nord-occidentale, che comprende la Valle d’Aosta, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte, vengono eletti 20 europarlamentari; in quella Nord-orientale, ovvero Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, 15; in quella Centrale, composta da Lazio, Marche, Toscana e Umbria, ancora 15; per quella Meridionale, di cui fanno parte Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, gli eletti sono 16; infine per le Isole, quindi Sardegna e Sicilia, sono 8.
La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Al fine dell’elezione, e quindi della attribuzione dei seggi, si utilizza il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi vengono ripartiti in base ai voti ottenuti per ogni circoscrizione e sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.