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Cronaca Teramo

Tortoreto, il Tar annulla il regolamento del trasporto scolastico: discriminatoria la divisione territoriale

Tortoreto. Il Tar annulla il “nuovo” regolamento del trasporto scolastico a Tortoreto. Il provvedimento prima adottato in giunta e poi validato dal consiglio comunale, nell’aprile del 2018, che aveva diviso il territorio in zone.

 

Andra forse riscritto daccapo il disciplinare che regola, a Tortoreto, il servizio degli scuolabus, dopo il pronunciamento del Tar de L’Aquila, che ha accolto in toto il ricorso presentato da una famiglia residente in contrada Salino. Famiglia che aveva impugnato il regolamento e gli atti conseguenziali (ossia il rigetto della domanda di iscrizione per fruire dello scuolabus che effettua la tratta verso le scuole del Lido). Il Consiglio di Stato, nei mesi scorsi, aveva congelato il provvedimento singolo (ossia riferito alla famiglia ricorrente), ora però la giustizia amministrativa ha nella sostanza minato la natura stessa del regolamento comunale, che è stato annullato.

 

Il contenzioso, come noto, era sorto dopo l’adozione del nuovo regolamento che disciplina la percorrenza degli scuolabus. Tale regolamento fissava due principi di fondo in base alla residenza degli studenti: chi vive ad est del ponte della A14 va a scuola al Lido; chi risiede ad ovest del viadotto, nelle scuole del centro storico.

 

La famiglia, residente a Salino, e dunque ad ovest della A14, ha contestato tale criterio, perché implicante un raddoppio dei tempi di percorrenza, con aggravio di costi e rischi a dispetto delle esigenze di razionalizzazione del servizio predicate nel regolamento.

 

La famiglia ha anche contestato una serie di vizi relativi al provvedimento di esclusione del minore, censurando la violazione della libertà educativa spettante alle famiglie, l’esigenza di continuità stabilita dalle molteplici leggi che regolamentano l’assetto della scuola italiana, lo sviamento del potere pubblico, rilevando come il nuovo criterio territoriale, lungi dal rispondere alle presunte esigenze di razionalizzazione, fosse in realtà finalizzato soltanto a favorire le iscrizioni nella scuola di Tortoreto Paese.

 

Il Tar de L’Aquila ha accolto integralmente il ricorso, patrocinato dall’avvocato Valeriano Migliorati, giudicando “in contrasto con tali criteri (della razionalizzazione del servizio, ndr) l’aver compreso la frazione (di Salino, ndr) nell’ambito della Scuola di Tortoreto Paese, pur essendo incontestato che gli studenti che vi risiedono, per arrivarvi, percorrono con lo scuolabus una distanza doppia rispetto a quella che percorrerebbero se fossero trasportati alla scuola di Tortoreto Lido”.

 

Tale soluzione – aggiungono i giudici amministrativi – oltre ad essere irrazionale, è anche discriminatoria se si considera che altri studenti a parità di condizioni – maggiore distanza dalla Scuola del Paese rispetto a quella del Lido – possono avvalersi dello scuolabus verso il Lido solo perché abitano sul versante est dell’autostrada A14 rispetto a coloro che, come i ricorrenti, abitano sul versante ovest a poca distanza”.

 

L’avvocato Valeriano Migliorati esprime soddisfazione per la pronuncia dei giudici amministrativi: “Si tratta di una sentenza che riconosce ampiamente la fondatezza delle ragioni dei miei assistiti”, sottolinea il legale. “Peraltro, già il Consiglio di Stato aveva avuto modo di apprezzare, sia pure in sede cautelare, la fondatezza di queste ragioni, emettendo l’ordinanza che ha ordinato al Comune di eseguire il trasporto del bambino. Credo che questa sentenza farà scuola, perché affronta in modo pregevole (e presumibilmente per la prima volta) il tema dei bacini scolastici, offrendo validi e preziosi argomenti alle amministrazioni pubbliche che intendono istituire criteri territoriali; e che talvolta finiscono per anteporre le scelte politiche (sia pure legittime) a quelle di razionalità, proporzionalità e logicità dell’azione amministrativa”.

 

Il Comune di Tortoreto, difeso dall’avvocato Patrizia Cartone, è stato condannato anche al pagamento di 2mila euro di spese legali.

 

Sentenza-TAR-Aquila