Tortoreto, regolamento trasporto scolastico. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della famiglia di Salino

Tortoreto. Il Consiglio di Stato rivede il pronunciamento del Tar. Riformula l’originaria ordinanza e nella sostanza sospende l’efficacia di una serie di atti amministrativi licenziati dall’amministrazione comunale di Tortoreto in merito al trasporto scolastico.

 

I giudici amministrativi di secondo grado, infatti, negli ultimi giorni hanno accolto il ricorso bis presentata da una famiglia residente nella frazione di Salino in relazione al trasporto scolastico fruito dal figlio. Il tutto in attesa di analizzare il ricorso nel merito. Nel frattempo, alla luce dell’ordinanza, il bambino dovrà essere riammesso a fruire del trasporto scolastico verso il Lido.

Il contenzioso, come noto, era nato dopo l’adozione del nuovo regolamento che disciplina la percorrenza degli scuolabus. Il regolamento, adottato dall’amministrazione civica lo scorso mese di aprile, ha fissato due principi di fondo in base alla residenza degli studenti: chi vive ad est del ponte della A14 va a scuola al Lido. Chi risiede ad ovest del viadotto, nelle scuole del centro storico.

 

La famiglia, residente a Salino, e dunque ad ovest dell’A14, ha contestato tale criterio, sostenendo che esso comporta un raddoppio dei tempi e chilometri di percorrenza, con un aggravio di costi e rischi a dispetto della razionalizzazione del servizio predicata nel regolamento.

Questa scelta, secondo i ricorrenti, sarebbe invece finalizzata ad incrementare il numero delle iscrizioni delle scuole di Tortoreto Alto, convogliandovi il maggior numero di alunni e violando inoltre la libertà educativa dei genitori quanto all’istruzione dei propri figli.

La famiglia ha anche contestato una serie di vizi relativi al provvedimento di esclusione del minore dal servizio di trasporto.

Il Tar dell’Aquila aveva respinto l’istanza cautelare, che invece il Consiglio di Stato ha accolto.

I giudici del massimo organo della giustizia amministrativa hanno ritenuto “che sussistano i presupposti per accogliere l’istanza cautelare, sia in considerazione della sussistenza del fumus boni iuris del gravame che del pregiudizio grave ed irreparabile” che il minore subirebbe dall’esclusione del servizio di trasporto.

 

L’avvocato Valeriano Migliorati, che assiste la famiglia, esprime soddisfazione per la pronuncia del Consiglio di Stato. “Si tratta di una decisione importante, resa su un tema particolarmente ostico come quello dei bacini scolastici. Ovviamente non è una pronuncia di merito, che dovrà essere discusso, ma viene riconosciuta la bontà delle ragioni della famiglia e soprattutto il diritto del minore al trasporto indipendentemente dal regolamento adottato dal Comune di Tortoreto.

 

Bisogna considerare che i genitori sono lavoratori a tempo pieno e che il minore ha usufruito per tre anni del servizio scuolabus per la scuola del Lido, dove il bambino è iscritto e dove è stato anche trasportato nei primi giorni di scuola. Invece, in base al nuovo regolamento, il bambino sarebbe dovuto andare a scuola a Tortoreto Alto. I genitori si sono visti costretti ad avviare il contenzioso dopo aver più volte invitato il Comune a rivedere la propria decisione, anche alla luce del principio della continuità didattica contemplato da molteplici norme che regolano l’assetto della scuola italiana.

Peraltro, il TAR de L’Aquila non aveva respinto il ricorso, e neppure escluso la sussistenza di idonei motivi del ricorso, ma aveva rigettato la domanda cautelare soltanto per alcuni profili relativi al “periculum in mora”, emanando un’ordinanza integralmente riformata dal Consiglio di Stato. L’istruzione è un diritto costituzionalmente protetto e tanto dovrebbe orientare le scelte della pubblica amministrazione”.

 

L’ORDINANZA

 

Ordinanza-Consiglio-di-Stato

 

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