Teramo, “I tecnici di laboratorio non possono operare da soli”: la sentenza contro la Asl

I tecnici dei laboratori analisi della Asl di Teramo hanno vinto la vertenza per cui avevano fatto ricorso in tribunale. A farlo sapere la UILFPL di Teramo.

Il tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro, Daniela Matalucci, in sede di sentenza del 3 febbraio 2021, nel riconoscere tutte la ragioni dei ricorrenti, fra l’altro, ha dichiarato illegittimo “prevedere che il tecnico di laboratorio operi da solo, senza la collaborazione del Dirigente medico, perché di fatto si vedrebbe accollato delle responsabilità che non gli competono”.

Con la sentenza, secondo il sindacato, i tecnici del laboratorio analisi ricorrenti si sono visti riconosciuti oltre alla dignità del ruolo assunto e dei diritti posseduti, la soddisfazione di aver portando avanti una sacrosanta istanza di giustizia per l’affermazione della protezione del lavoratore e della rilevanza dei beni da tutelare, estesi anche alla considerazione del valore del “diritto professionale” di ciascun prestatore di lavoro. “Senza considerare, poi, la conclamata riaffermazione del diritto sul potere datoriale anche in ambito di pubblica amministrazione, nella quale non esistono i padroni, ovvero i sultani, sussistono, invece, le regole che, quelle si, devono trovare il rispetto di tutti”.

In alcuni stralci della sentenza, “con nota datata 11 maggio 2016 il Dott. Di Gaetano inviava ai Tecnici di Laboratorio, ai Dirigenti dei Laboratori e ai Dirigenti dei Reparti il protocollo procedurale denominato “Gestione delle urgenze nei Laboratori di Patologia Clinica” da osservarsi nei Presidi di Atri, Giulianova, Sant’Omero e Teramo, con il quale prevedeva che i risultati dei dati richiesti in urgenza, dopo la validazione tecnica, sarebbero stati visibili sul monitor del reparto richiedente, con l’aggiunta che se il medico richiedente avesse ritenuto necessaria la reperibile… In altri termini attraverso questi ordini di servizio la Asl di Teramo prevedeva che, durante il turno notturno, gli esami urgenti venivano fruiti ed utilizzati dal medico richiedente solo sulla base di una validazione tecnica del dato fornita dal tecnico di laboratorio, senza alcuna validazione clinica che solo il Dirigente medico di patologia clinica poteva fornire. Questa situazione determinava che i tecnici di laboratorio, nei turni notturni, erano tenuti ad operare senza la collaborazione necessaria ed indispensabile del Dirigente medico di riferimento, così vedendosi accollate di fatto delle responsabilità di cui non potevano essere onerati”.

Ed ancora: “L’ordine di servizio impugnato è, pertanto, illegittimo perché costringe il Tecnico di laboratorio a lavorare in solitudine senza la collaborazione indispensabile del Dirigente di laboratorio che deve, infatti, rendere fruibile, mediante la sua validazione clinica, i risultati derivanti dalla validazione tecnica. In altri termini è indispensabile la presenza fisica del laureato nel laboratorio, nello svolgimento della propria attività lavorativa di certificazione del dato tecnico e di formulazione dei relativi giudizi valutativi e, per l’effetto, è illegittimo prevedere che il tecnico di laboratorio operi da solo, senza la collaborazione del Dirigente medico, perché di fatto si vedrebbe accollato delle responsabilità che non gli competono”.

Il sindacato in conclusione “si domanda se la direzione generale della ASL di Teramo, a fronte delle scorribande dirigenziali in disamina, intenderà, o meno, adottare nei confronti dei responsabili una qualsiasi iniziativa e, sopratutto, avuto riguardo del dispositivo di condanna  a carico della ASL, quale parte resistente (rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidata in € 259,00 per esborsi ed € 5.400,00, oltre IVA e CAP come per legge), le eventuali azioni di recupero che si vorranno esercitare a ristoro del danno patrimoniale sin qui patito”, il segretario provinciale Alfiero Antonio Di Giammartino.

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