Danni in casa, ecco come si stabilisce il risarcimento del danno al proprietario dell’appartamento se si tratta di mancata manutenzione ordinaria.
Quando si prende in affitto un immobile, indipendentemente dal fatto che si tratti di una casa in abitazione o di un ufficio, è bene sapere che sull’affittuario ricadono alcune spese indispensabili; non si tratta soltanto del pagamento dell’affitto o delle spese condominiale, su di lui ricade anche l’onere delle spese ordinarie di manutenzione. Se l’affittuario non si prende cura dell’immobile, entro i propri limiti, ne paga le conseguenze in caso di danni.
Secondo la legge, quindi, in capo al conduttore cioè l’affittuario ricade l’onere delle spese di manutenzione ordinaria dell’immobile affittato, ma sempre se sono di importo piccolo e se non comprendono opere murarie. Ma nello specifico cosa si intende per manutenzione ordinaria? Si intende tutte quelle operazioni che sono necessarie a mantenere l’immobile in buono stato; parliamo ad esempio di piccole riparazioni come quelle per i rubinetti o la sostituzione di lampadine, ma anche pulizia dei filtri, degli scarichi, revisione annuale della caldaia e così via.
Ma cosa succede se l’inquilino non rispetta questi obblighi e anzi, al termine, del contratto lascia l’immobile in pessime condizioni? La legge parla chiaro anche da questo punto di vista, perché ovviamente per il proprietario dell’immobile è previsto un risarcimento del danno, che può avvenire in diverse modalità.
Come si risarcisce il danno al proprietario dell’immobile se questo è affittato
Il mancato rispetto della manutenzione ordinaria da parte dell’inquilino può portare a conseguenze economiche per quest’ultimo. Nello specifico, il proprietario dell’immobile ha la possibilità di trattenere la cauzione versata alla firma del contratto di affitto e, nel caso in cui questa non sia sufficiente a coprire le spese, richiedere il risarcimento del danno.
Il versamento della cauzione si giustifica proprio con la garanzia per il locatore ad avere una protezione economica in caso di eventuali pregiudizi lasciati all’immobile. È bene sottolineare però che il versamento non può mai superare le 3 mensilità e, nel caso in cui l’appartamento si restituito in ottime condizioni il locatore ha l’obbligo di rendere la cauzione all’affittuario.
La legge stabilisce inoltre che prima di trattenere la cauzione, locatore e affittuario devono trovare un accordo e quantificare i danni eventualmente presenti, altrimenti la cauzione va restituita. Si tratta di una tutela per l’affittuario che evita al proprietario dell’immobile di usare la sua posizione di vantaggio, quantificando unilateralmente i danni.
Come funziona, invece, la richiesta di risarcimento per danni? Il locatore deve avviare una causa e lasciare al giudice decidere come liquidare le spese. Consegnare una casa danneggiata equivale, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, all’occupazione abusiva della stessa; per questo motivo l’affittuario è obbligato a pagare il canone d’affitto, nonostante la riconsegna delle chiavi, fino a che il danno non è del tutto risarcito.