Le spese condominiali sono obbligatorie, ma a quanto pare ci sono dei casi ben precisi in cui è possibile evitare di pagarle. Ecco quali sono.
Quando si acquista una nuova abitazione bisogna valutare i numerosi fattori, uno di questi riguarda le spese condominiali. Si tratta di spese mensili/annuali periodiche che vengono ripartite tra i condomini in base alle tabelle millesimali.
Le spese condominiali si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime sono più o meno fisse e prevedono il conteggio dei consumi come acqua, luce oppure pulizia delle scale. Le spese condominiali straordinarie, come suggerisce la parola stessa, sono difficili da prevedere perché si presentano a causa di un intervento straordinario che va effettuato per preservare la sicurezza e la salubrità degli ambienti comuni.
Ogni condomine ha l’obbligo di versare le spese condominiali in base alle proprie competenze (millesimi). Il mancato versamento delle spese condominiali fa sorgere un debito nei confronti del condominio, con conseguenze anche gravi, che possono arrivare al pignoramento dei beni.
Oggi, però, vorremmo sottolineare che, per quanto questa categoria di spese sia obbligatoria, ci sono dei casi in cui il condomine non è obbligato ad effettuare il versamento o cosa può succedere se non lo fa.
Spese condominiali: in questi casi non devi pagarle
In base a quanto stabilito dalla disciplina italiana, le spese condominiali devono essere obbligatoriamente versate dal condomine. Per le spese ordinarie il condominio ha cinque anni di tempo per recuperare l’importo dovuto, prima che subentri al prescrizione. Per le spese straordinarie l’arco di tempo destinato al recupero delle somme di denaro è di 10 anni.
Il mancato pagamento di tali spese espone il condomino a provvedimenti piuttosto severi che possono arrivare al pignoramento dei beni.
Oltre alle spese condominiali sopra descritte il condomino è tenuto anche a versare i cosiddetti oneri e accessori per la manutenzione ordinaria. Questi oneri sono dei costi che fanno riferimento al servizio di pulizia, al funzionamento e alla manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria.
Il mancato versamento degli oneri accessori fa insorgere un debito che cade in prescrizione dopo soli 2 anni che decorrono a partire dalla richiesta di pagamento da parte dell’amministratore di condominio al proprietario di casa. Fermo restando che è possibile interrompere la prescrizione effettuando una nuova richiesta di adempimento e con la costituzione in mora.
È opportuno precisare che il mancato versamento degli oneri accessori rende legittimo l’avvio del procedimento di sfratto, qualora il debitore sia un locatario.