Il termine scade il 31 gennaio, ma se la dichiarazione non viene inviata entro la fine dell’anno si rischia di vedersi comunque accreditata la prima rata del canone e si sarà poi costretti a presentare istanza di rimborso.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza. Per confutare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito del canone Rai nella bolletta elettrica, i contribuenti che non possiedono apparecchi televisivi devono comunicarlo al Fisco.
In particolare: “I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo hanno tempo fino al 31 gennaio 2016 per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, presentando il modello di dichiarazione sostitutiva disponibile online per il caso di non detenzione dell’apparecchio”, lo scrive in una nota l’Agenzia delle Entrate, che subito dopo puntualizza come “la prima rata per il canone tv dell’anno 2017 scatta già a partire dal prossimo gennaio, per evitare il primo addebito e di dover richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta) ”.
La dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo può essere presentata:
– tramite l’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si può accedere tramite le credenziali Fisconline o Entratel;
– tramite gli intermediari abilitati;
– tramite raccomandata postale; in questo caso è necessario scaricare il modello e le relative istruzioni di compilazione, quindi una volta compilato, il plico va inviato, insieme ad un documento di riconoscimento valido, a: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino (attenzione, il plico va inviato senza busta).