Il datore di lavoro ha la possibilità, in caso di richiesta di TFR anticipato, di rifiutarsi di pagarlo al lavoratore? Cosa dice la legge.
Come tutti i lavoratori dipendenti sanno, il TFR rappresenta un beneficio economico aggiuntivo che solitamente viene corrisposto al termine della propria attività presso un’azienda. Ma che può essere richiesto, in casi specifici, anche in via anticipata formulando esplicita richiesta al proprio datore di lavoro. Il quale potrà versarne una parte al dipendente stesso anche molti anni prima che questi smetta di lavorare.
Ma cosa accade qualora il datore di lavoro sia a corto di liquidità? Ovvero, la legge gli consente di negare, per tale ragione, il versamento del TFR anticipato? Ed il lavoratore quali diritti può esercitare in tale contesto? Entriamo nel merito delle norme vigenti per capirlo meglio.
TFR anticipato, il datore di lavoro può rifiutarsi di pagarlo?
Ricordiamo che il versamento del TFR al lavoratore al termine del rapporto lavorativo deve avvenire sempre, questo indipendentemente dalla causa che ha determinato la conclusione dell’attività. Che si tratti di dimissioni volontarie o di licenziamento o ancora di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo o di licenziamento per giusta causa, fino a pensionamento o fallimento, il dipendente potrà beneficiare di questa somma aggiuntiva.
Che, peraltro, deve essere versato anche agli eredi (anche nel caso in cui non accettino l’eredità) qualora il lavoratore venga a mancare.È il CCNL a disciplinare nel dettaglio il pagamento del TFR e qualora non vi siano indicazioni specifiche esso verrà liquidato insieme all’ultima busta paga.
Ma cosa accade qualora l’impresa si trovi in una situazione di crisi che vada a determinare una mancanza di liquidità disponibile? La legge in tal senso è molto chiara: il TFR andrà versato a prescindere da queste eventuali problematiche, pertanto il datore di lavoro dovrà fare in modo che la richiesta del dipendente, qualora le ragioni siano quelle previste dalle normative vigente, venga soddisfatta.
Anche perché il Trattamento di Fine Rapporto viene accantonato in appositi fondi indisponibili proprio per fare in modo che alla cessazione del rapporto di lavoro possa essere erogato prontamente senza dover mettere insieme la somma necessaria.
Ciò nonostante al datore di lavoro è offerta la possibilità di proporre al dipendente una liquidazione a rate del TFR che potrà essere corrisposto in trance mensili oppure trimestrali o semestrali. Questo dovrà prevedere però l’accordo delle parti altrimenti il dipendente potrà pretendere il versamento in un’unica soluzione e rivolgersi ad un avvocato qualora questo non dovesse avvenire.