Quando non è possibile pignorare lo stipendio, la pensione o il patrimonio immobiliare, c’è un altro patrimonio che il Fisco può aggredire.
Il pignoramento è la forma più estrema di recupero crediti, ma rappresenta anche la forma più efficace che i creditori hanno a disposizione, siano essi il Fisco quanto i privati, per recuperare i debiti. Per quanto sia una forma estrema può essere applicata per qualsiasi somma a debito e i creditori hanno a disposizione diversi patrimoni da aggredire per poter recuperare il proprio denaro.
Quando parliamo di pignoramento siamo soliti pensare che il Fisco, le banche o chi per loro vadano ad aggredire per prima cosa lo stipendio o la pensione, quindi il patrimonio immobiliare.
Tutto vero: lo stipendio e la pensione sono le prime fonti di reddito su cui i creditori possono prevalersi; lo stipendio può essere pignorato di 1/5 della somma che si riceve ogni mese al netto delle tasse, mente la pensione può essere pignorata solo nell’eccedenza del triplo dell’assegno sociale, quindi sopra i 1.603 euro.
Sicuramente queste due sono le forme più facili e garantite di pignoramento, perché la situazione comincia a complicarsi quando ci si spinge al pignoramento degli immobili. L’Agenzia delle Entrate non può prevalersi sulle prime case per esempio, possono farlo i privati ma sicuramente i tempi del recupero del credito sono molto più lunghi.
Al di là di questi, c’è però un altro patrimonio economico su cui i creditori possono rivalersi e che non si prende troppo spesso in considerazione.
Il Trattamento di Fine Rapporto lavorativo è la “buona uscita” che i lavoratori che vanno in pensione o si licenziano ricevono quando il contratto di lavoro arriva al termine. La somma che si riceve dipende dallo stipendio che si riceve di mese in mese e dagli anni per cui si è lavorato per quell’azienda o pubblica amministrazione. Ebbene proprio il TFR può essere utilizzato per il risanamento del debito.
Ci sono delle circostanze per cui il lavoratore può perdere una parte se non tutto il TFR accumulato negli anni di lavoro. Una di queste ipotesi è rappresentata proprio dal pignoramento. Nello specifico il pignoramento del TFR può avvenire nel caso in cui sia in atto un pignoramento dello stipendio.
Di fatto, se il lavoratore al termine del rapporto lavorativo, ha un pignoramento dello stipendio in atto, la trattenuta si trasferisce direttamente sul TFR senza, tra l’altro, che sia necessario un altro atto ingiuntivo da parte del creditore. Come nel caso dello stipendio però, la trattenuta non può mai essere superiore ad 1/5.