IMU, la modifica che è partita da settembre comporta dei cambiamenti importanti. Vediamo di che cosa si tratta.
L’Imposta municipale propria (IMU) si paga sulle abitazioni diverse dalla principale, con l’eccezione delle prime case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) per le l’IMU è dovuta. Il versamento è dovuto per anche per i terreni agricoli e le aree fabbricabili. Devono pagare il tributo i proprietari e i detentori di un diritto reale sul bene immobile (usufrutto, uso, enfiteusi, abitazione e così via).
Questa tassazione si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, con l’autonomia impositiva prevista per il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per le aliquote da versare, la legge indica una misura standard che i comuni possono cambiare, in aumento o in diminuzione, entro limiti previsti dalla norma stessa. Sono previste agevolazioni ed esenzioni varie, ma occorre fare attenzione in caso di mancato pagamento si incorre in multe salate.
Proprio a proposito si sanzione dal primo settembre ha preso il via il nuovo regime sanzionatorio che mette mano alle imposte locali, compresa l’IMU. Le novità saranno applicate al saldo dell’imposta municipale, in pagamento entro il 16 dicembre 2024. Ma vediamo i dettagli del nuovo regime.
Le sanzioni per il mancato pagamento dell’IMU sono state ridotte, come indica il decreto legislativo numero 87 del 14 giugno 2024 (decreto sanzioni). Sono introdotte anche delle nuove indicazioni operative per le amministrazioni locali in materia di sanzioni tributarie.
Per quanto riguarda i comuni, le multe a quanti non versano, o lo fanno in ritardo, le imposte locali sono ridotte, a partire dal primo settembre 2024. In caso di pagamento non effettuato, la sanzione si riduce dal 30 al 25 per cento.
Questo significa che per il mancato versamento dell’acconto IMU, in scadenza entro il 17 giugno 2024, la sanzione è del 30 per cento. Invece per il saldo, in scadenza il 16 dicembre, la multa per mancato pagamento è del 25 per cento. La riforma delle sanzioni tributarie riguarda anche i casi di ritardo nei pagamenti. Qualora il ritardo nei versamenti dei tributi (compresa l’Imposta municipale propria) sia inferiore ai 90 giorni, la sanzione è ridotta della metà e si riduce al 12,50 per cento.
È previsto un taglio dell’ammenda anche per i versamenti effettuati con un ritardo che non supera i 15 giorni. In questa situazione, la multa da pagare nel secondo periodo è ridotta a un quindicesimo da versare per ogni giorno di ritardo. Dal primo settembre del 2024, in un caso del genere, la sanzione è quindi dell’8,333 per cento.