Qualora si assistano due o più familiari disabili vi è la possibilità di cumulare i permessi di tre giorni legati alla legge 104?
Quando si assiste un familiare con disabilità o handicap e che rientra nelle tutele fornite dalla Legge 104, si ha ugualmente diritto ad una serie di agevolazioni pensate proprio per migliorare l’attività di assistenza quotidiana. Tra queste vi sono sicuramente i permessi 104, una forma di tutela che aiuta i lavoratori italiani a prendersi cura dei familiari disabili senza che questo vada a gravare sulla loro attività. Infatti possono, grazie alla legge 104/1992, usufruire di veri e propri permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a ferie e malattia, che consentano loro di dedicarsi al parente.
La legge in tal senso è molto chiara: ogni lavoratore può usufruire di un numero non superiore a tre giorni permesso mensili; giorni di assenza dal lavoro che saranno impiegati per garantire, al familiare in condizioni di grave disabilità, un concreto sostegno aiutandolo e fornendogli assistenza in merito a tutte le sue esigenze di vita quotidiana. Quello che ci si domanda è, qualora si assistano due o un numero superiore di familiari, se vi sia la possibilità di cumulare i permessi e dunque di ottenerne sei al mese. Scopriamolo insieme.
Legge 104 e permessi per il lavoratore: è possibile cumularli in caso di doppia assistenza?
La normativa italiane effettivamente consente di ottenere il raddoppio dei permessi ma occorre rispettare alcune specifiche condizioni per poter ottenere tale beneficio di cumulabilità. Non è solo la legge 104 a definirle ma anche il Decreto 119/2011. Nello specifico, il lavoratore dovrà dare chiara dimostrazione di essere la persona che assiste due familiari con disabilità gravi: in questo caso, ovvero qualora il lavoratore debba fornire assistenza a due coniugi, parenti o affini di primo grado, i permessi potranno essere raddoppiati e quindi passare a sei giorni al mese.
I permessi cumulabili possono essere applicati nei casi di assistenza a genitori, figli e coniugi ma anche di suoceri, generi e nuore nonché di fratelli, sorelle, nipoti o nonni e, in questi ultimi quattro casi, sono inclusi anche quelli del coniuge.
Questo però solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave siano deceduti, abbiano più di 65 anni, siano assenti o abbiano patologie invalidanti. Solo in queste situazioni il sostegno del lavoratore sarà considerato necessario e verrà considerato ‘unico’ e non sovrapponibile ad altre forme di assistenza; e, in tali condizioni, la cumulabilità sarà possibile.
Pertanto non sarà possibile, qualora esistano alternative di cura per il disabile oppure nel caso in cui la tipologia di handicap consenta di ottenere un altro tipo di assistenza, estendere a sei il limite di giorni di permesso.