La legge prevede la possibilità di staccarsi dal condominio e sottrarsi agli obblighi condominiali, ma solo in un determinato caso. Vediamo nel dettaglio quale.
Come sappiamo, vivere in un condominio -che sia con un immobile di proprietà che in veste di inquilino affittuario- comporta degli oneri per la corretta gestione e manutenzione dell’edificio. I costi condominiali possono essere anche molto elevati ed è per questa e altre ragioni che molti condomini si rifiutano di sostenere questi costi. Quello che in molti non sanno è che la legge prevede la possibilità di distaccarsi dal condominio proprio per sottrarsi a questi oneri.
Quando si parla di distacco dal condominio si intende quella procedura per cui è possibile, per il proprietario di un immobile, separare la propria unità immobiliare da tutte le altre. Per entrare a far parte del condominio non c’è bisogno di nessuna manifestazione di volontà; nei fatti basta che la propria abitazione si trovi all’interno di un complesso residenziale.
Il condominio si distingue in due forme: quello verticale, quando cioè gli appartamenti sono posti l’uno sopra all’altro, e orizzontale quando invece sono uno di fianco all’altro. Legalmente il condominio si deve occupare della gestione delle parti comuni, cioè spazi e servizi di cui i condomini usufruiscono come scale, ascensore, garage o eventuali giardini e così via. Decidere di non sostenere le spese per la gestione dei luoghi comuni è possibile, ma la legge prevede anche delle specifiche condizioni affinché questo avvenga.
Primo fattore da considerare e che si accennava all’inizio è che la decisione di distaccarsi dal condominio non può essere presa dall’inquilino, spetta ai proprietari dell’immobile l’avanzamento della proposta. E non a caso si parla di proposta, perché il distacco deve essere deciso in assemblea condominiale.
Di fatto, più che parlare di un vero e proprio distacco dal condominio è corretto parlare di scioglimento dello stesso. La legge impone, infatti, che a godere dei vantaggi del distacco non debba essere una sola unità abitativa ma tutte quante.
Questo processo può avvenire però solo nella condizione in cui un edificio può essere diviso in parti che abbiano la caratteristica di fabbricati autonomi. In questo caso il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono istituire un condominio a parte. In buona sostanza, la legge permette di passare da un condominio più grande ad uno più piccolo, sicuramente diminuiscono i costi da sostenere, ma si resta pur sempre condomini.
È fondamentale comunque l’autonomia strutturale che può verificarsi, per esempio, tra le ali che compongono un edificio -per cui devono esserci ingressi separati, scale separate e così via. Altro elemento fondamentale, infine, è che lo scioglimento sia deliberato in assemblea condominiale, con una richiesta arrivata da almeno 1/3 dei comproprietari.