In caso di divorzio, la divisione degli eventuali debiti tra i coniugi dipende del tipo di accordo che i due hanno stipulato al momento del matrimonio.
Il tema dei debiti è sempre molto delicato, soprattutto quando in caso di unione matrimoniale potrebbe coinvolgere un’altra persona. In caso di matrimonio e di successiva separazione con divorzio, la legge è molto chiara su come si devono dividere i debiti.
Quando si parla di debiti, matrimoni e divorzi per capire a chi spetta il pagamento delle passività c’è da tenere a mente alcune cose. Si tratta fondamentalmente di due concetti ovvero quando i debiti sono stati contratti e che tipologia di matrimonio (a livello giuridico) hanno avuto i due coniugi.
Se i debiti, per esempio, sono stati contratti prima del matrimonio allora l’unico responsabile del loro pagamento è il coniuge che li ha contratti e, in nessun caso, il o la consorte è tenuto/a al pagamento degli stessi. Se invece i debiti sono stati contratti dopo il matrimonio allora bisogna considerare la tipologia giuridica di matrimonio; parliamo in effetti del matrimonio in comunione o in separazione dei beni.
Debiti e divorzi, ecco come si ripartiscono i pagamenti
Quando ci si sposa in comunione dei beni la legge prevede che tutti i beni acquistati dopo il matrimonio appartengano per il 50% ai coniugi -si escludono solo lasciti per donazioni o successioni-. Ma quando la comunione non riguarda solo i beni e gli eventuali crediti, fa riferimento ai debiti; qualora entrambi o uno dei due abbia contratto debito rende di fatto entrambi responsabili del saldo dello stesso.
In parole ancora più semplici; in caso di divorzio i coniugi uniti in comunione dei beni dovranno ripartirsi per il 50%, cioè in parti uguali, i beni acquistati durante il matrimonio così come i debiti contratti da uno o da entrambi.
In caso di insolvenza da parte di uno dei coniugi, i creditori potranno aggredire la sua parte di beni; questo significa che la divisione dei debiti vale tra i coniugi e non per i creditori che potranno agire anche nei confronti dell’altro coniuge per il saldo dei debiti o aggredendo i beni comuni.
Più semplice la ripartizione nel caso in cui i coniugi che hanno divorziato abbiano avuto un matrimonio in separazione dei beni. In questi casi i beni acquistati dopo il matrimonio restano di esclusiva proprietà del marito o della moglie che li ha acquistati e lo stesso concetto vale per i debiti.
Ne è responsabile cioè solo il coniuge che li ha contratti e i creditori non possono prevalersi sui beni dell’altro coniuge. Questo discorso vale sia per i debiti personali che per i debiti contratti nell’interessa della famiglia; in caso di insolvenza a risponderne è solo l’intestatario del passivo.