Il pagamento degli arretrati del Canone Rai è un obbligo che termina con la prescrizione del tributo? Facciamo chiarezza sulla questione.
Vediamo come funziona la prescrizione del Canone Rai e quando il cittadino può evitare il pagamento degli arretrati senza il rischio di ripercussioni. Ci sono diversi aspetti da conoscere e valutare.
Il canone RAI è dovuto da tutti i proprietari di un apparecchio televisivo in grado di ricevere i canali del digitale terrestre. Si paga una volta all’anno nella misura di 70 euro dilazionati in dieci rate da 7 euro. Ad oggi il pagamento avviene ancora tramite la bolletta della luce. Sono anni che si dice che per seguire le direttive europee dovrebbe essere corrisposto diversamente ma al momento tutto tace.
Il canone non si paga solo se non si è in possesso di una tv funzionante oppure se si è over 65 con reddito basso, diplomatici e militari stranieri. Sembra impossibile non pagare il canone essendoci l’addebito in bolletta. In alcuni casi i cittadini pagano in modo diverso, tramite modello F24. Succede quando nessun componente della famiglia anagrafica è intestatario di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale. In questo caso chi omette i versamenti dovrà pagare gli arretrati e anche una sanzione amministrativa.
Prescrizione Canone Rai, come funziona
La prescrizione per il Canone Rai non corrisposto scatta dopo dieci anni. Significa che chi ha pagamenti in arretrato dovrà versare quelli degli ultimi dieci anni sia con riferimento agli arretrati con addebito in bolletta che per quelli precedenti, quando il versamento si effettuava tramite bollettino postale. Ad oggi, dunque, si possono evitare di pagare gli arretrati 2013/214 e degli anni precedenti.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza numero 33213 del 29 novembre 2023. La prescrizione è decennale, si pagano solo gli arretrati rientranti in questo lasso temporale. Superati i dieci anni il contribuente è libero di non corrispondere le quote arretrate perché il debito con l’Agenzia delle Entrate si considera estinto. La Cassazione ha sottolineato come la norma di riferimento sia l’articolo 2946 del Codice Civile.
I diritti si estinguono per prescrizione entro dieci anni salvo diverse disposizioni di Legge. Passato questo periodo l’AdE non può chiedere indietro i versamenti arretrati. Significa, dunque, che gli arretrati risalenti al 2013 potevano essere richiesti solo entro il 31 dicembre 2023. Quelli del 2014 lo sono fino al 31 dicembre 2024 e così via. Di conseguenza è bene conservare le ricevute di pagamento proprio per dieci anni come prova del versamento in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate.