Oggi la vicenda “ha assunto toni grotteschi”, commenta il segretario interregionale Andrea Salvi, che spiega: “Non si comprende quali fossero le impellenti urgenze gravanti sul Comando tali da dover rendere necessaria la nomina di un Vicecomandante da parte di un Commissario Prefettizio in scadenza, senza attendere, quantomeno per rispetto, l’insediamento della nuova amministrazione.
Comunque, a distanza di sei mesi dalla contestazione, con nota del 13/12/2018 la Segretaria Comunale, ha ritenuto che “l’atto di nomina del Vicecomandante, a firma del Commissario Straordinario, ha già cessato la sua efficacia all’atto di proclamazione del neo eletto Sindaco di Silvi” e che quindi “l’ente non debba revocare l’atto di nomina […] essendo allo stato privo di efficacia”.
Se l’atto è allo stato privo di efficacia, ci si chiede come mai il Comandante Facente Funzioni non abbia disposto la cessazione dell’indosso dei gradi da tenente e come mai la Segretaria consenta, incurante, che le sue disposizioni vengano platealmente ignorate minando la sua autorità quale garante della legalità dell’Ente.
La vicenda appare ancora più paradossale perché il Comandante Facente Funzioni alla richiesta di un RSU della Cisl Fp di conoscere se con tale atto di nomina si fosse procurato all’interessato un ingiusto vantaggio, ha fornito una risposta quantomeno singolare e bizzarra: poiché sulla vicenda pende procedimento penale presso la Procura della Repubblica, lo stesso ritiene “opportuno attendere l’esito delle indagini ai fini dell’ulteriore procedere”.
Appare dunque incomprensibile che un Comandante tutore della legge, seppur solo Facente Funzioni, in presenza di un procedimento penale, invece di revocare o sospendere l’atto che lo ha generato, ritenga opportuno attendere la conclusione del procedimento. Anche perché, se una non auspicabile condanna porrebbe definitivamente fine alla vicenda, una, questa sì, auspicabile, archiviazione non attribuirebbe automaticamente legittimità alla nomina. Si invita, dunque, la Segretaria a far sì che l’atto dalla stessa ritenuto già da molto tempo privo di efficacia, smetta di produrre effetti e, se non riesce a far valere la sua autorità, lasci l’incarico”.