Questo poiché il cappotto termico è definito dalle normative inerenti l’ecobonus del 110% come un “intervento trainante”, in altre parole è considerato uno degli interventi di risparmio energetico più importanti che da diritto al superbonus 110 anche in assenza di altri interventi, a condizione che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e che dopo l’intervento ci sia una riduzione di due classi energetiche dell’edificio.
“Il punto – spiega Vannucci è che le dimensioni di alcune tipologie di cappotti termici esterni potrebbero essere soggetti al pagamento della Tassa sull’occupazione del suolo all’insaputa degli ignari proprietari che potrebbero non sapere dell’assoggettabilità al tributo. Da qui la necessità – spiega Vannucci – di redigere un apposito regolamento che chiarisca la materia e la discipini alla luce dei conflitti interpretativi che potrebbero nascere tra il regolamento edilizio vigente e le norme sull’occupazione del suolo pubblico. E’ evidente che su questi aspetti dovremo fare un passaggio un maggioranza, ma credo che la stesura di un regolamento ad hoc non sia rinviabile in modo da prevedere misure di esenzione dal tributo, ma anche la possibilità di acquisto dello spazio esterno da parte dei cittadini interessati. Il tutto anche per incoraggiare la possibilità di usufruire del bonus 110 per centro che rappresenta una grande opportunità per i cittadini per sistemare i loro edifici”.