Nessuno è colpevole e nessuno risarcirà i genitori per la morte del figlio

Nessuno risarcirà la famiglia di Lorenzo Di Patrizio, il 14enne studente di Teramo che nel luglio del 2009 morì annegando in uno dei vasconi di raccolta dell’acqua del Consorzio industriale (ora confluito nell’Arap), in contrada Carapollo.

In seguito alle assoluzioni in sede penale di due dirigenti del Consorzio, la famiglia Di Patrizio aveva infatti avviato un secondo fronte in sede civile domandando il riconoscimento del danno per la condotta colposa dell’ente.

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Nessun risarcimento dei danni per il dramma avvenuto nel 2009 a un giovane ragazzo, Lorenzo Di Patrizio – abruzzo.cityrumors.it

Per la famiglia Di Patrizio, infatti, il bacino idrico non era sottoposto a vigilanza e non era delimitato da una recinzione idonea. Pertanto, Lorenzo e i suoi amici vi si erano introdotti con facilità, sfruttando un varco nella recinzione. La responsabilità del Consorzio, per la famiglia di Lorenzo, era dunque evidente.

Niente risarcimento per la famiglia Di Patrizio

Così però non l’ha pensata il tribunale civile di Teramo, che già nel 2021 aveva rigettato la domanda ritenendola “infondata”.

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La domanda dei familiari è stata rigettata poiché ritenuta infondata dal giudice – abruzzo.cityrumors.it

All’epoca il giudice aveva scritto che nessuna responsabilità può essere ascritta all’Arap, essendo “incontrovertibile il fatto che la vittima si sia volontariamente introdotta in un’area non deputata allo svago e si sia avvicinato, in maniera evidentemente imprudente, a vasche non preposte alla balneazione”.

Insomma, il giovane aveva avuto “una condotta di abnorme imprudenza e di obiettiva eccezionalità e ha imprevedibilmente deviato dalle regole cautelari esigibili nel caso concreto”. La condotta del ragazzo avrebbe così “integrato gli estremi del caso fortuito idoneo a recidere completamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.

Arriva ora la sentenza di secondo grado, che conferma questa tesi.

Le condotte omissive dell’ente proprietario del terreno e dei manufatti ivi collocati, pur prive di efficienza causale rispetto all’evento, meritavano e meritano di essere valorizzate ai fini del regolamento delle spese processuali, giacché esse – accertate nella loro sussistenza anche in sede penale da sentenza passata in giudicato e tali da rendere non inverosimile la prospettazione di una responsabilità civile del predetto ente – integrano, unitamente alla tragicità della vicenda, gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato e giustificano la integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali” – si legge infatti nella sentenza, rigettando così l’ipotesi di un concorso di colpa e, dunque, la possibilità per la famiglia del giovane di ottenere un risarcimento del grave danno patito.

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