“Per meglio contestualizzare e comprendere – precisa la nota – il giudizio del Centro Medico Legale INPS di Teramo, appare opportuno richiamare le condizioni medico-legali previste dalla normativa vigente per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art.3, comma 3, della Legge 104/92, che si riporta testualmente: ‘Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità’. Pertanto, non tutte le malattie gravi implicano necessariamente un riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104/92, ma solo quelle malattie gravi che comportano una ridotta autonomia personale tale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo”.
“Nel caso della Signora Di Silvestro – aggiunge -, il Centro Medico Legale non ha ravvisato, pur nella considerazione della grave malattia, una riduzione della sua autonomia personale né la necessità di un intervento assistenziale permanente e continuativo. Quanto all’accesso alle cure, lo stesso non è affatto precluso all’interessata, la quale può avvalersi di altre tipologie di assenze lavorative giustificate, previste dalla normativa vigente”.
“Infine, è opportuno sottolineare che avverso i giudizi medico-legali, che sono espressione libera e autonoma di discrezionalità tecnica e che non possono essere condizionati da alcunchè, l’interessato può ricorrere dinanzi al Giudice per far valere le proprie ragioni”, conclude l’INPS.