E di seguito pubblichiamo la nota della Regione che fissa alcuni aspetti sul taglio degli alberi: vicenda che in ogni caso a livello cittadino ha creato un dibattito e anche una raccolta di firme (oltre 2mila) prosegue.
Il servizio Foreste e parchi fa riferimento ad una nota trasmessa dal Comune lo scorso 5 agosto con la quale si richiedeva il rilascio dell’autorizzazione.
La nota
L’esame della documentazione inoltrata dal Comune di Alba Adriatica”, si legge, ” effettuato anche alla luce degli ulteriori elementi conoscitivi forniti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo, ha consentito al Servizio di appurare, per quanto attiene agli aspetti di competenza, che gli interventi a carico della componente vegetale nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione riguardano essenzialmente due fattispecie:
1. la sostituzione di soggetti arborei radicati a margine della pista ciclopedonale esistente, che sembra afferire ad un intervento di manutenzione del verde urbano e per tale motivo di competenza comunale;
2. la realizzazione di una serie di interventi che interessano tre corpi di pineta litoranea rinvenibili
nell’ambito del territorio comunale, la cui superficie complessiva è pari a circa 23.000 mq.
Dagli accertamenti posti in essere risulta che i tre corpi di pineta, realizzati sul Demanio Marittimo circa 70 anni fa dal Corpo Forestale dello Stato al fine di ricostituire porzioni della preesistente foresta litoranea con funzioni protettive dei litorali, igienico-sanitarie e paesaggistiche, sono tutti classificabili “bosco” sia ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della L.R. 3/2014 sia ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 c. 3 del D.Lgs
34/2018.
Gli interventi ivi previsti rientrano pertanto nell’ambito delle competenze in materia forestale esercitate dal Servizio scrivente.
Tali interventi di cui trattasi si concretizzano, per quanto è stato possibile appurare, nelle operazioni seguito sinteticamente descritte:
A) abbattimento di 212 esemplari arborei d’alto fusto, di cui 209 appartenenti alle specie Pino d’Aleppo e Pino domestico, che secondo quanto desumibile dagli elaborati esaminati insistono lungo una direttrice continua e parallela al litorale posta a breve distanza dal margine orientale dei citati tre corpi, interessandoli per l’intera lunghezza pari a m. 600 circa;
B) realizzazione di una pista ciclabile in corrispondenza della direttrice di cui al punto precedente mediante formazione di un rilevato con larghezza utile di m. 4 (oltre agli svasi delle scarpate) con una superficie di ingombro di oltre 2.400 mq;
C) realizzazione di nuovi impianti per un superficie complessiva di mq 3.667 distribuiti in n. 6 corpi distinti a fini di compensazione della superficie boscata trasformata.
Le superfici boscate interessate si caratterizzano per avere larghezza esigua (mediamente 50 ml circa) e sono delimitate ad est dall’esistente pista ciclopedonale, che si sviluppa tra la pineta e l’arenile, e ad ovest dal Lungomare Marconi. Tale conformazione rende questi soprassuoli estremamente delicati e suscettibili di subire seri danni ove dovessero essere oggetto di interventi non appropriati.
La formazione boscata di cui trattasi si colloca peraltro in un contesto fortemente urbanizzato: il Comune di Alba Adriatica ha un indice di boscosità (che esprime in percentuale la superficie territoriale occupata da formazioni boscate) molto basso (per quanto si deduce dalla Carta delle Tipologie Forestali della Regione Abruzzo 1TB è pari ad appena il 2% a fronte di un indice regionale del 42%).
Le condizioni sopra esposte impongono di procedere con estrema cautela: ogni e qualsivoglia riduzione di superficie della pineta può essere autorizzato esclusivamente nel caso ricorrano tutte le condizioni previste a tal fine dalle norme di tutela.
In tal senso appare opportuno richiamare quanto disposto dal sopra richiamato D.Lgs 34/2018 al comma 2 dell’art. 8: “È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. ”
L’art. 31 della L.R. 3/2014, che disciplina a livello regionale la fattispecie oggetto della presente, stabilisce che “costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso qualsiasi intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.” Da questo punto di vista non vi è quindi dubbio che l’intervento di realizzazione della nuova pista ciclabile costituisce trasformazione del bosco.
Lo stesso articolo dispone anche che la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra destinazione d’uso, che rivestono carattere di eccezionalità, sono autorizzate:
1. esclusivamente per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico o per la realizza: viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi;
2. compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con 1 azione frangivento e di igiene ambientale locale.
Considerato quanto sopra esposto si ritiene che l’intervento proposto non possieda i requisiti previsti dalla norma per poter essere oggetto dell’autorizzazione regionale.
Sotto il profilo tecnico-forestale, infatti, la riduzione della già esigua ampiezza della pineta che verrebbe a determinarsi con la realizzazione del nuovo tracciato all’interno della medesima esporrebbe la parte residua all’azione delle avversità atmosferiche, con una non trascurabile possibilità del verificarsi di schianti che a causa dell’effetto domino potrebbero seriamente compromettere la conservazione della pineta stessa oltre a determinare un incremento di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
La riduzione non sembrerebbe peraltro nemmeno adeguatamente compensata con la realizzazione delle nuove piantagioni, suddivise in ben sei appezzamenti fra loro non contigui che ad un primo esame non avrebbero i requisiti di estensione minima per essere classificati bosco.
Si deve peraltro osservare che l’ambiente nel quale dette piantagioni dovrebbero essere realizzate è caratterizzato da condizioni stazionali molto severe, che inducono a dubitare sul buon esito dell’intervento o quantomeno a richiamare l’attenzione sui tempi e sui presumibilmente elevatissimi costi che 1 esito positivo richiederebbe. Nel breve e medio periodo, comunque, la fascia di pineta residua vedrebbe in ogni caso compromessa, per le mutate condizioni stazionali, l’attuale compattezza e la relativa resistenza e resilienza.
Si ritiene altresì non sussistente, per quanto rappresentato nella richiesta di autorizzazione, il rilevante interesse pubblico dell’opera, espressamente richiesto dall’art. 31 della L.R. 3/2014 e dall’art. 8 c. 2 del D.Lgs. 34/2018.
Le funzioni dell’opera da realizzare risultano essere svolte dalla pista ciclabile esistente, che potrebbe certamente essere migliorata, eventualmente prevedendo la realizzazione all’interno della pineta del solo camminamento pedonale, quale soluzione in grado di contemperare le esigenze sottese all’intervento con l’interesse alla conservazione dell’integrità del soprassuolo, che nel contesto in esame si ritiene essere
prevalente.
Si deve anche porre in risalto che per il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione della superficie boscata è necessario preliminarmente conseguire l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004: la porzione di pineta in argomento è infatti sottoposta a vincolo paesaggistico ex artt. 142 c. 1 lett. a) e g) del D.Lgs 42/2004 e ex art. 157 del medesimo decreto in relazione al D.M. 21 luglio 1969 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Alba Adriatica.
In questo senso si deve rilevare che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo nella propria nota n. 4091 del 30.11.2021 avente ad oggetto “Autorizzazione “a condizione” ai sensi degli artt. 21-22 e parere paesaggistico a condizione” ai sensi dell ‘art. 146 c. 7 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii”, pur ritenendo condivisibili gli obiettivi del più ampio intervento di riqualificazione del lungomare e delle piazze interessate, sottolinea che gli interventi sul sistema vegetazionale delle pinete non sono coerenti con le esigenze sottese alla loro tutela monumentale e prescrive
per le stesse la conservazione nella loro integrità e nell’attuale area di sedime occupata dalle alberature storiche (le pinete monumentali devono essere conservate nella loro integrità e nell ’attuale area di sedime occupata dalle alberature storiche “).
Per tutto quanto sopra esposto ritiene il Servizio scrivente non sussistenti le condizioni prescritte dalle vigenti norme in materia di riduzione delle superfici boscate per poter rilasciare le autorizzazioni di competenza.
Gli interventi a carico della componente arborea prospettati nella relazione agronomica, che per quanto sopra chiarito in relazione alla qualità delle superfici oggetto d’intervento rientrano nella nozione di taglio colturale di cui all’articolo 34 della L.R. 3/2014, potranno essere esaminati ai sensi dell’articolo 35 della medesima. Per l’avvio di tale procedimento codesto Comune dovrà presentare apposita istanza, corredata degli elaborati a tal fine richiesti.
La presente costituisce comunicazione resa ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., artt. 10 e lObis.
Il Comune, si chiude la nota, ha dieci giorni di tempo per le osservazioni eventualmente corredate da documenti.