O meglio, le strutture che insistono sull’arenile diventano a tutti gli effetti del demanio, così come accaduto negli anni precedenti per alcuni chalet della riviera tra Alba Adriatica e Tortoreto. Sul piano operativo non cambia nulla, per quanto concerne il canone che i concessionari, annualmente, devono versare nelle casse del demanio, l’incidenza muta e non di poco.
E questo alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha riformulato un pronunciamento del Tar abruzzese del 2012. Al momento i giudici di secondo grado si sono espressi solo su uno dei tre ricorsi (quello riguardante lo chalet La Primula). Ma la natura è identica e riguarda altre due concessioni demaniali (Il Corallo e Calimero), che nel 2012 l’avevano spuntata in primo grado davanti ai giudici amministrativi. Sentenza, però, che è stata impugnata, e ribaltata, dai Ministeri dei Trasporti e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio. La Regione Abruzzo e i concessionari non si sono costituiti davanti al Consiglio di Stato.
La natura del contendere. Il tutto era nato nel 2009, quando l’Agenzia regionale del demanio, alla scadenza natura delle tre concessioni, aveva acquisito le opere realizzate sull’arenile. In pratica gli stabilimenti balneari erano stati inglobati nella concessione, con tutte le implicazioni del caso. Verbale redatto in concomitanza della scadenza delle tre concessioni, poi rinnovate come da prassi. Il Tar di Pescara, però, nel 2012, aveva annullato i verbali, riportando il tutto alla situazione precedente. In poche parole, in quei casi si sarebbe dovuto applicare il rinnovo automatico della concessione, per sei anni, senza dover mutare li stato delle cose.
La decisione del Consiglio di Stato. I giudici amministrativi, in secondo grado, però, hanno riformulato il vecchio pronunciamento. Facendo una differenziazione sostanziale tra la proroga delle concessioni e il rinnovo delle stesse. La proroga, infatti, viene fatto rilevare va inteso come la continuazione di un rapporto senza soluzione di continuità, il rinnovo, invece, incide su un qualcosa di esaurito, rivitalizzandolo.
“A differenza della proroga della concessione”, si legge nel dispositivo, “ che determina il prolungamento – senza soluzione di continuità – della durata della concessione in essere, il rinnovo della concessione integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta.
Decorso il termine di durata, scaduta l’originaria concessione demaniale marittima, si verifica ai sensi dell’art. 49 del codice della navigazione, la devoluzione a favore dello Stato. Sebbene la concessione sia stata rinnovata, le opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario nel periodo d’efficacia della concessione scaduta – fatta poi oggetto di rinnovo – sono acquisite con effetto legale automatico al demanio statale”.
Il dispositivo riguarda solo una delle tre concessioni in questione, va vista la natura analoga del contenzioso, la stessa cosa a breve dovrebbe riguardare tutti e tre gli chalet.