Tortoreto. Dal congelamento della concessione edilizia ad un suo totale annullamento per una errata applicazione del concetto di ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato, anzi due, demoliti per darne vita ad uno unico, che invece andava catalogato come nuova costruzione.
Distinzione, questa, non soltanto formale, ma sopratutto sostanziale, perchà avrebbe consentito di applicare i principi dell’articolo 17 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore. Nel suo piccolo il recente pronuciamento del Tar de L’Aquila, anche se a posteriori, ha in qualche maniera evidenziato un’anomalia insita nelle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore. Il riferimento è all’articolo 17, successivamente abrogato dall’attuale amministrazione. La vicenda in questione, assume valenza proprio alla luce di questo ravvedimento dell’ente comunale. In poche parole, i giudici del Tar, dopo aver sospeso l’efficacia della concessione edilizia, nel dicembre del 2012, l’ha annullata del tutto. Il contenzioso amministrativo riguarda un intervento edilizio in via della Libertà, a Tortoreto, al confine con una proprietà della zona centrale del lungomare Sirena. Ebbene, la concessione edilizia prevedeva la realizzazione di un fabbricato, in luogo dei due esistenti, a quattro piani, con sottotetto e scantinato. Secondo la ricorrente, il progetto non poteva essere inquadrata come semplice ristrutturazione, ma la costruzione di un nuovo edificio. Senza il rispetto delle distanze minime dal confine, tre metri, e dieci metri dall’altro edificio. Così come con la concessione edilizia prima rilasciata e poi “cassata” si modificava la sagoma e l’ingombro degli immobili esistenti.