Rfi è stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti di alcuni cittadini che abitano in una palazzina di via Antonelli, vicino al tracciato ferroviario della linea ferroviaria Bologna – Lecce, nella tratta Pescara Porta Nuova – Francavilla al Mare.
Il ricorso era stato attivato dagli avvocati Emidio Bugliosi e Pietro Alessandrini, ed era connesso all’emersione di alcuni problemi di salute per i residenti della palazzina interessata, causati – secondo i legali – dai continui passaggi dei treni e al danno per le loro normali esigenze di vita.
La sentenza, firmata dal giudice Rossana Villani, ha così costretto Rfi a pagare 4.500 euro (oltre interessi) a ciascuno dei ricorrenti, disponendo inoltre che la società riconduca “le immissioni di rumore provenienti dalla sede ferroviaria prospiciente le unità immobiliari di proprietà degli attori entro la soglia di tollerabilità attraverso l’adozione delle soluzioni tecniche individuate nella consulenza tecnica, ovvero, in subordine a installare barriere antirumore o ricorrere ad altri accorgimenti che parimenti consentano il rientro della rumorosità nei limiti prescritti”.
Una sentenza che potrebbe fare scuola
È evidente come la sentenza potrebbe fare scuola, fungendo da sostanziale apri pista per coloro che abitano in palazzine a ridosso delle linee ferroviarie e che sono quotidianamente alle prese con i disagi causati dal rumore.
Sono infatti state rigettate le eccezioni proposte da Rfi, con il giudice che ha chiamato in causa la corretta applicazione dell’articolo 844 del codice civile che – scrive il Tribunale in sentenza – “deve necessariamente tenere in debito conto il criterio guida della protezione del diritto alla salute, sulla base, non già del mero rispetto di un limite tabellare assoluto, bensì della concreta incidenza-tollerabilità delle immissioni nello specifico e mutevole contesto della loro manifestazione”.
È risultata essere determinante ai fini della decisione anche il risultato della consulenza tecnica firmata dall’ingegnere Luca Maria Lucente, che ha evidenziato “il superamento della soglia di tollerabilità previsto dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario nel periodo notturno, nonché con riferimento al criterio differenziale, in condizione di finestre aperte e chiuse, sia di giorno che di notte”.
Proprio in relazione alle condizioni di vivibilità, il giudice ha scritto come “ai fini dell’accertamento acustico risultano rilevanti i rumori tali da interferire con la legittima fruizione degli ambienti di casa, ivi inclusa la possibilità di aprire le finestre per fisiologico ricircolo dell’aria ed ossigenazione degli ambienti, sia dalla interpretazione fornita dalla Suprema Corte sulla priorità accordata al diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione in tema di immissioni acustiche”.