Pescara. La fine di una battaglia tra campanili: con Teramo o con Chieti, Pescara rimarrà comunque capoluogo di provincia. Il dibattito sull’accorpamento degli enti provinciali trova un definitivo chiarimento sulla Gazzetta ufficiale: prevarrà il capoluogo con più abitanti.
Giorni e giorni di discussione trovano, finalmente, conclusione. Le decisioni del Governo Monti per l’accorpamento delle province, con un risparmio notevole sulla spesa per la pubblica amministrazione, aveva instaurato una lotta campanilistica tra Chieti e Pescara. Era stato il presidente della Provincia teatina ad aprire lo scontro stabilendo che quella teatina era una storia di corso più lungo rispetto alla ‘cugina’ pescarese. Da lì un cumulo crescente di botte e risposte e appelli a criteri economici, commerciali, industriali e così via.
Oggi la risposta definitiva, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio: “Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Il sesto comma dell’articolo 1 della delibera recita: “assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente”. Pertanto, sia se quello adriatico venisse accorpato a quello teatino o a quello teramano, come ipotizzato in questi giorni, rimarrà comunque capoluogo di Provincia…accorpata.
Il testo integrale della delibera. Il Consiglio dei ministri nella riunione del 20 luglio 2012
Visto l’articolo 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale dispone che tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3; Visto l’articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che il Consiglio dei Ministri determina il riordino delle province sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia; Considerata la necessita’ di dare attuazione all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 anche al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio e considerata altresi’ la necessita’ di favorire il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica; Ritenuto pertanto che, ai fini dell’adozione della deliberazione del piano di riordino delle province, e’ necessario determinare i relativi criteri, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia; Sulla proposta dei Ministri dell’interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Delibera:
Art.1- Criteri per il riordino delle province
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», tutte le Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:
a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.
2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le deroghe previste dall’articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
3. La proposta di riordino delle province tiene conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibera, fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione di cui al comma 1 come esistenti alla medesima data di adozione della presente delibera.
4. Il riordino di cui all’articolo 17, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 non puo’ comportare l’accorpamento di una o piu’ province esistenti alla data di adozione della presente delibera con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del medesimo decreto-legge e con le modalita’ e i tempi ivi indicati, sono soppresse con contestuale istituzione delle relative Citta’ metropolitane.
5. Le iniziative di riordino delle province stabiliscono le denominazioni delle province esistenti in esito al riordino di cui al comma 1.
6. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.
Le ipotesti di accorpamento. L’Aquila, salva in quanto capoluogo di regione, con i 5035 chilometri quadrati di superficie, supera anche i 2500 chilometri quadrati richiesti per non essere accorpata ad altra provincia. Li supera, seppur di poco, anche Chieti, con i suoi 2588, e supera anche i 350mila abitanti necessari, con ben 397.400. Le uniche a non passare ‘l’esame’ sono Pescara e Teramo. La prima con 1224 chilometri quadrati e 323mila abitanti, la seconda con 1945 chilometri quadrati e 312mila abitanti. Tra le tante avanzate, l’ipotesi più probabili vogliono Pescara accorpata a Chieti e Teramo a L’Aquila, ma c’è anche chi sottolinea l’autonomia teatina per rimanere provincia a sè, chiedendo la provincia adriatica unita a quella teramana. In ogni caso all’ente governato da Guerino Testa farà comodo la demografia di Pescara: il capoluogo dannunziano, infatti, con i suoi 123mila abitanti batte i 51.600 di Chieti, battuti anche dai 55mila cittadini teramani. La delibera ministeriale, pertanto, nomina Pescara come Comune capoluogo di qualsiasi provincia venga a formarsi.
Daniele Galli